DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2009, n. 90 - Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 15 aprile 2009) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;
Vista la legge regionale 30 aprile 2003 n. 12 'Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003' ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 'Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalita' istituzionali';
Vista la legge regionale 28 aprile 1994 (legge finanziaria 1994) ed in particolare l'art. 184 riguardante le attribuzioni in materia di studi e incarichi in attuazione dell'art. 1, primo comma, numero 4, lettera c) della legge regionale 23/1965;
Ritenuto opportuno disciplinare con regolamento l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
1580 riguardante l'articolazione e declaratoria delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 'Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale';
Visto lo schema di' 'Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di' congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo' nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
716, con la quale la Giunta medesima ha approvato il 'Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo';
Decreta:
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E' emanato il 'Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo' nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TONDO
Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo.
Capo I Norme generali Art. 1.
Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture in economia da parte del Servizio universita', ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro, universita' e ricerca, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita', concorrenza ed economicita' ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dalla normativa regionale vigente in materia, e per la valutazione di congruita' e l'attestazione di conformita' dei contratti dei quali sia parte il Servizio medesimo.
Art. 2.
Acquisizione di servizi e forniture in economia 1. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono effettuate dal Servizio universita', ricerca e innovazione:
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attraverso il cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
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mediante amministrazione diretta...
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