DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2009, n. 11 - Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 30 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), secondo quanto disposto dall'art.
49 della medesima legge.
Art. 2
Funzioni comunali e regionali (articoli 4 e 6 legge regionale n.
38/2004) 1. I Comuni, ai fini dell'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti di cui agli articoli 9 e 15 della legge regionale n.
38/2004, si avvalgono delle strutture amministrative regionali e degli uffici territoriali del Genio civile a seguito di apposite intese concluse con la Regione.
Art. 3
Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni (art. 6, comma 1, lettera a) legge regionale n. 38/2004) 1. La Regione, tramite le proprie strutture territoriali, provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'inserimento nel sistema informativo geografico regionale degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, completi dei contenuti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e agli articoli 14 e 19 del presente regolamento. Agli elenchi in tal modo istituiti i comuni hanno accesso ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
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Per l'aggiornamento dell'elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla loro emissione, copia degli atti di rilascio, proroga, rinuncia e decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni medesime, nonche' di ogni altro atto modificativo degli stessi.
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La Regione per la realizzazione del Programma regionale per la societa' dell'Informazione e della conoscenza, predispone il piano di realizzazione per una piattaforma tecnico-informatica, condivisa tra tutti i soggetti interessati.
Art. 4
Monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti (art. 6, comma 1, lettera c) legge regionale n. 38/2004) 1. La regione realizza il monitoraggio costante per verificare la sostenibilita' dello sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali, di sorgente e termali, mediante l'analisi del regime e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
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Ai soli fini del monitoraggio, i giacimenti sono distinti in giacimenti di acque minerali naturali e di sorgente, ed in giacimenti di acque termali.
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Il monitoraggio consente di definire, per ciascun acquifero significativo, un valore di abbassamento superato il quale, nel corso della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori controlli, onde verificare in maniera piu' accurata le relazioni tra sfruttamento e ricarica dell'acquifero.
Art. 5
Individuazione del pozzo o sorgente per la misurazione (art. 6, comma 1, lettera e) 1.r. n. 38/2004) 1. Le strutture regionali territoriali individuano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all' interno dell' area di concessione, un pozzo per la misura in continuo del livello piezometrico. o una sorgente per la misura della portata.
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I pozzi e le sorgenti, individuate ai sensi del comma 1, sono strumentati a cura del concessionario, con misuratore in continuo dei livelli o delle portate per le sorgenti, della conducibilita' e della temperatura, con trasmissione dei dati in remoto o per via telematica con cadenza mensile alle strutture regionali territoriali; i pozzi sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
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Ai fini del monitoraggio dello sfruttamento del giacimento, gli altri pozzi presenti nell'area della concessione sono dotati di un tubo di diametro adeguato. necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
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I dati di cui ai commi 2 e 3 confluiscono, trimestralmente, in una banca dati informatica comune per tutto il territorio regionale, gestita dalla Regione Toscana.
Art. 6
Frequenza della trasmissione dei dati rilevati e delle analisi chimiche e isotopiche (art. 29 legge regionale n. 38/2004) 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della l.r. n. 38/2004 i dati da trasmettere con frequenza trimestrale sono quelli relativi alle misure delle portate, del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri, della temperatura, della conducibilita' elettrica e del PH.
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Le analisi chimiche previste dall'art. 29, comma 2, lett. c) della 1egge regionale n. 38/2004 sono eseguite almeno con cadenza annuale; le analisi isotopiche sono eseguite almeno con cadenza triennale.
Art. 7
Caratteristiche tecniche delle strumentazioni di monitoraggio (art.
29 legge regionale n. 38/2004) 1. I misuratori automatici della portata di cui all'articolo 29, comma 1 della legge regionale n. 38/2004 sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:
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misuratore di portata;
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visualizzatore della portata istantanea misurata;
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totalizzatore della quantita' di acqua misurata;
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registratore dati preferibilmente su supporto informatico.
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I dati di cui al comma 1 lettera d ) sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantita' giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.
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I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque. l'applicazione di sigilli di garanzia...
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