DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2009, n. 11 - Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 30 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), secondo quanto disposto dall'art.

49 della medesima legge.

Art. 2

Funzioni comunali e regionali (articoli 4 e 6 legge regionale n.

38/2004) 1. I Comuni, ai fini dell'esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti di cui agli articoli 9 e 15 della legge regionale n.

38/2004, si avvalgono delle strutture amministrative regionali e degli uffici territoriali del Genio civile a seguito di apposite intese concluse con la Regione.

Art. 3

Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni (art. 6, comma 1, lettera a) legge regionale n. 38/2004) 1. La Regione, tramite le proprie strutture territoriali, provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'inserimento nel sistema informativo geografico regionale degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, completi dei contenuti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e agli articoli 14 e 19 del presente regolamento. Agli elenchi in tal modo istituiti i comuni hanno accesso ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

  1. Per l'aggiornamento dell'elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla loro emissione, copia degli atti di rilascio, proroga, rinuncia e decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni medesime, nonche' di ogni altro atto modificativo degli stessi.

  2. La Regione per la realizzazione del Programma regionale per la societa' dell'Informazione e della conoscenza, predispone il piano di realizzazione per una piattaforma tecnico-informatica, condivisa tra tutti i soggetti interessati.

    Art. 4

    Monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti (art. 6, comma 1, lettera c) legge regionale n. 38/2004) 1. La regione realizza il monitoraggio costante per verificare la sostenibilita' dello sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali, di sorgente e termali, mediante l'analisi del regime e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.

  3. Ai soli fini del monitoraggio, i giacimenti sono distinti in giacimenti di acque minerali naturali e di sorgente, ed in giacimenti di acque termali.

  4. Il monitoraggio consente di definire, per ciascun acquifero significativo, un valore di abbassamento superato il quale, nel corso della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori controlli, onde verificare in maniera piu' accurata le relazioni tra sfruttamento e ricarica dell'acquifero.

    Art. 5

    Individuazione del pozzo o sorgente per la misurazione (art. 6, comma 1, lettera e) 1.r. n. 38/2004) 1. Le strutture regionali territoriali individuano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, all' interno dell' area di concessione, un pozzo per la misura in continuo del livello piezometrico. o una sorgente per la misura della portata.

  5. I pozzi e le sorgenti, individuate ai sensi del comma 1, sono strumentati a cura del concessionario, con misuratore in continuo dei livelli o delle portate per le sorgenti, della conducibilita' e della temperatura, con trasmissione dei dati in remoto o per via telematica con cadenza mensile alle strutture regionali territoriali; i pozzi sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.

  6. Ai fini del monitoraggio dello sfruttamento del giacimento, gli altri pozzi presenti nell'area della concessione sono dotati di un tubo di diametro adeguato. necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.

  7. I dati di cui ai commi 2 e 3 confluiscono, trimestralmente, in una banca dati informatica comune per tutto il territorio regionale, gestita dalla Regione Toscana.

    Art. 6

    Frequenza della trasmissione dei dati rilevati e delle analisi chimiche e isotopiche (art. 29 legge regionale n. 38/2004) 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della l.r. n. 38/2004 i dati da trasmettere con frequenza trimestrale sono quelli relativi alle misure delle portate, del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri, della temperatura, della conducibilita' elettrica e del PH.

  8. Le analisi chimiche previste dall'art. 29, comma 2, lett. c) della 1egge regionale n. 38/2004 sono eseguite almeno con cadenza annuale; le analisi isotopiche sono eseguite almeno con cadenza triennale.

    Art. 7

    Caratteristiche tecniche delle strumentazioni di monitoraggio (art.

    29 legge regionale n. 38/2004) 1. I misuratori automatici della portata di cui all'articolo 29, comma 1 della legge regionale n. 38/2004 sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:

    1. misuratore di portata;

    2. visualizzatore della portata istantanea misurata;

    3. totalizzatore della quantita' di acqua misurata;

    4. registratore dati preferibilmente su supporto informatico.

  9. I dati di cui al comma 1 lettera d ) sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantita' giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.

  10. I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque. l'applicazione di sigilli di garanzia...

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