DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2009, n. 77 - Legge Regionale n. 20/2006, art. 10. Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia dell'8 aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), con particolare riferimento all'art. 10, comma 2, il quale prevede che spettano alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali contemplati all'art.

14 della legge regionale in parola, al fine di garantirne l'armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 25 febbraio 2008, n. 067/Pres., recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art.

10 della legge regionale n. 20/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Ritenuto di abrogare il regolamento emanato con proprio decreto n. 067/Pres./2008 e di sostituirlo con un nuovo testo regolamentare con cui si stabiliscono regimi di aiuto in applicazione del summenzionato regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ('de minimis');

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2009, n.

55, con cui e' stato approvato in via preliminare il Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006 nel testo allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere della competente II Commissione permanente del Consiglio regionale, di cui alle note di data 17 febbraio 2009 del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della II Commissione permanente del Consiglio regionale, espresso nella seduta del 17 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 20/ 2006;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui all'estratto del processo verbale n. 6/2009 relativo alla riunione n.

3 del 18 febbraio 2009, espresso ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Ritenuto di procedere all'emanazione del Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera

r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n.

525;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006', nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006

Capo I Disposizioni generali Art. 1.

Finalita' 1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il presente regolamento:

  1. definisce i criteri e le modalita' per il riparto tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di cooperazione sociale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006;

  2. determina le condizioni per l'applicazione da parte delle Province degli interventi contributivi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20/2006 a favore delle cooperative sociali;

  3. stabilisce norme per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n.

    20/2006.

    Art. 2.

    Riparto dei fondi tra le Province 1. Le risorse finanziarie per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2006 sono ripartite annualmente in base ai seguenti parametri:

  4. importo complessivo dei contributi di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 14 della legge regionale n. 20/2006 concessi dalle Province nel corso dell'anno precedente, nonche' ammontare dei pagamenti effettuati in tale periodo ai fini della realizzazione e del sostegno dei progetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20/2006;

  5. numero di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge regionale n.

    20/2006, di seguito denominato 'l'albo', alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia;

  6. numero di soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle cooperative sociali aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia, come risultanti dalle note informative di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 20/2006.

    1. Il peso di ciascuno dei parametri elencati al comma 1 e le modalita' con cui e' effettuato il trasferimento delle risorse finanziarie sono determinati annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'art. 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale).

    Art. 3.

    Criteri generali per la promozione della cooperazione sociale 1. In conformita' agli articoli 1, comma 4, e 14, comma 1, della legge regionale n. 20/2006, le Province, nella programmazione ed attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), promuovono, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nonche' delle cooperative sociali caratterizzate dai seguenti elementi qualificativi:

  7. coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attivita' nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

  8. radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attivita', attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunita' territoriali;

  9. orientamento delle attivita' a favore delle persone piu' bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

  10. qualita' ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;

  11. presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

  12. produzione di innovazioni che migliorino le capacita' operative nello svolgimento delle loro attivita'.

    Art. 4.

    Domande di accesso agli incentivi 1. Le domande di accesso agli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia nel cui territorio e' stabilita la sede sociale del richiedente.

    Art. 5.

    Obblighi dei beneficiari 1. La concessione dei contributi di cui al...

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