LEGGE REGIONALE 20 marzo 2009, n. 4 - Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 28 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita' 1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 5 e dall'art. 7, comma 1 dello statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

  1. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonche' strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalita' nel mercato del lavoro.

  2. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalita' di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'art. 9 della presente legge.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. reddito minimo quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;

    2. disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo sono alla ricerca di una nuova occupazione;

    3. inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;

    4. lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144);

    5. lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta') e successive modifiche;

    6. centri per l'impiego le strutture previste dall'art. 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).

      Art. 3

      Reddito minimo garantito 1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:

    7. per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere a) e

      b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

    8. per i beneficiari indicati all'art. 4, comma 1, lettere c) e

      d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla...

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