LEGGE 4 dicembre 2008, n. 18 - Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Ambito ordinamentale 1. La Regione disciplina l'ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico trasformati e non trasformati in fondazione, di seguito denominati Istituti, aventi sede nel territorio regionale, in conformita' ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e all'Atto d'intesa del 1° luglio 2004 'Organizzazione, gestione e funzionamento degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni' emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.

  1. Gli Istituti sono enti a rilevanza nazionale dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

  2. L'ordinamento degli Istituti e' fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonche' della salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attivita' di ricerca scientifica ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

    Art. 2

    Attivita' e funzioni 1. Gli Istituti sono parte integrante del Servizio sanitario regionale nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialita' relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali ed alla formazione, operando coerentemente con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della ricerca scientifica nazionale.

  3. Gli Istituti indirizzano e programmano la propria attivita' di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento ed a tal fine si dotano di strumenti e conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra centri di ricerca nella stessa disciplina, ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalita' a livello nazionale ed internazionale.

    Art. 3

    Organi degli Istituti non trasformati in fondazioni 1. Sono organi degli Istituti non trasformati in fondazioni:

    1. il consiglio di indirizzo e verifica;

    2. il direttore generale;

    3. il direttore scientifico;

    4. il collegio sindacale.

  4. Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ed e' composto da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione e scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilita', di cui due designati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la sanita', due designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Presidente della Regione. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica puo' nominare tra i consiglieri un vicepresidente cui conferire specifiche deleghe. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale.

  5. Il consiglio ha il compito di:

    1. definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attivita' e verificarne l'attuazione;

    2. esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio, sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione di societa', consorzi, altri enti ed associazioni;

    3. nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico;

    4. svolgere le funzioni di verifica sulle attivita' dell'Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli...

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