LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari di qualita» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 'Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita' e successive modificazioni.

  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: 'regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 'Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati' sono sostituite dalle seguenti: 'decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

    30 'Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273''.

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e' inserito il seguente:

    '1-bis Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell'ambito di un sistema di qualita' alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:

    1. la specificita' del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

    2. il metodo di ottenimento di ciascun prodotto e' descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto e' verificato da un organismo di controllo indipendente;

    3. il sistema di qualita' e' aperto a tutti i produttori;

    4. il sistema di qualita' e' trasparente e assicura una tracciabilita' completa dei prodotti;

    5. il sistema di qualita' risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;

    6. il rispetto dell'applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.

  3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e' inserito il seguente:

    '3-bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonche' per la valutazione periodica dell'andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell'universita', delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le...

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