LEGGE 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

(Pubblicata nel S. O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Articolazione dei dipartimenti regionali 1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

Tabella A Dipartimenti regionali ed uffici equiparati

Presidenza della Regione Siciliana:

Segreteria generale.

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

Dipartimento regionale della programmazione.

Dipartimento regionale della protezione civile.

Ufficio legislativo e legale.

Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:

Dipartimento regionale degli interventi strutturali.

Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali.

Dipartimento regionale delle foreste.

Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea.

Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artiginato.

Dipartimento regionale della pesca.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale dell'industria:

Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere.

Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale del lavoro:

Dipartimento regionale del lavoro.

Dipartimento regionale della formazione professionale.

Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Assessorato regionale dei lavori pubblici:

Dipartimento regionale dei lavori pubblici.

Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.

Assessorato regionale della sanita':

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente.

Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

Art. 2

Abrogazioni e modifiche di norme 1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e' sostituito dal seguente: 'Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione e l'Ufficio della segreteria di Giunta;'.

  1. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all'Ufficio di Bruxelles, all'Ufficio di Roma ed all'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che e' cosi modificato: al comma 1 le parole 'dirigente regionale ad esso preposto' sono sostituite con le parole 'dirigente generale del dipartimento'.

  2. Al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole '20 per cento' sono sostituite dalle parole 'trenta per cento'. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall'applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l'onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell'area dirigenziale della Regione.

  3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e' sostituito dal seguente:

    '2. Per l'ufficio di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorita' di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorita' di Certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea l'individuazione del dirigente preposto e' operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.'.

  4. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole 'a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio...

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