Sentenza nº 177 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 2018

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione26 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 177

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel procedimento vertente tra Fort@Energy srl e la Regione Campania, con ordinanza del 1° aprile 2017, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato Rosanna Panariello per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 1° aprile 2017 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016), in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e all’art. 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

    1.1.– I commi censurati prevedono la sospensione del rilascio, rispettivamente, dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti eolici e dell’autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse fino al verificarsi delle condizioni contemplate dal medesimo art. 15 della legge reg. Campania n. 6 del 2016.

    Ad avviso del rimettente, tali norme sarebbero riconducibili, oltre che alla materia «tutela dell’ambiente», anche a quella «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

    In detto ambito, l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 – che prevede un termine massimo non superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per la conclusione del procedimento autorizzatorio – esprimerebbe un principio fondamentale della materia, con il quale colliderebbe la moratoria prevista dalle norme censurate.

    Il citato principio, peraltro, sarebbe stato originariamente attuativo dell’art. 6 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità – secondo cui «[g]li Stati membri […] valutano l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: […] ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, […] razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo» – e sarebbe ora attuativo, dell’art. 13 della direttiva 2009/28/CE – secondo cui «[g]li Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione […] applicabili agli impianti […] per la produzione di elettricità […] a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie. Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che: […] c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato […]» – con la conseguenza che le norme censurate contrasterebbero anche con detta disposizione e, suo tramite, con l’art. 117, primo comma, Cost.

    Infine, l’art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016 violerebbe gli artt. 97 e 41 Cost., in quanto la sospensione del potere autorizzativo relativo a un’attività non solo consentita, ma anche promossa e incentivata dall’ordinamento nazionale ed europeo, non troverebbe giustificazione nel buon andamento dell’amministrazione e costituirebbe un grave ostacolo all’iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

    1.2.– Il rimettente riferisce che la società ricorrente aveva chiesto alla Regione Campania il rilascio di due autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Nonostante il favorevole esito dell’istruttoria svolta, tali istanze, in applicazione della normativa censurata, non erano state accolte. Di qui la rilevanza delle questioni sollevate.

  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Campania, parte nel giudizio a quo, limitandosi a chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque...

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