Sentenza nº 167 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2018

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione20 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 167

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra la Sagat spa e altri e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e altri, con ordinanza del 28 dicembre 2016, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione della Sagat spa e altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 3 luglio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Enrico Mormino per la Sagat spa e altri, e l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione − quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 −, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

    1.1.− Il rimettente espone in punto di fatto che:

    − tredici società di gestione aeroportuale avevano impugnato la nota del 31 luglio 2009, con cui l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) aveva richiesto il versamento delle somme, dovute in proporzione al traffico generato, destinate ad alimentare, ai sensi dell’art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», il fondo ivi istituito per finanziare il servizio antincendi negli aeroporti nazionali;

    − tale nota era stata emessa in attuazione dell’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, con cui il legislatore, a partire dal 2009, ha disposto che le risorse del citato fondo sono impiegate per il 40 per cento al fine dell’attuazione dei patti per il soccorso pubblico e per il 60 per cento al fine di finanziare emolumenti da destinare all’istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    − la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva ritenuto la giurisdizione del giudice tributario e accolto il ricorso, dichiarando le società contribuenti non obbligate a corrispondere il contributo a far data dal 1° gennaio 2009, in base alla considerazione che le risorse confluite nel fondo antincendi sarebbero state inammissibilmente destinate a finalità estranee a quelle previste dalla legge che quel fondo aveva istituito;

    − la Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in sede di appello dalle amministrazioni resistenti, aveva per contro dichiarato il difetto di giurisdizione, affermando che dalle innovazioni introdotte dall’art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, sarebbe derivata l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie riguardanti il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali;

    − avverso tale sentenza le citate società di gestione aeroportuale hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario, avendo la prestazione patrimoniale in questione le caratteristiche proprie dei tributi;

    − dodici delle tredici società ricorrenti nel giudizio principale hanno poi depositato memoria, con cui hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’ulteriore modifica normativa nel frattempo intervenuta, ossia dell’art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015, con cui il legislatore, interpolando il citato art. 39-bis, ha disposto che (anche) i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 devono intendersi non avere natura tributaria.

    1.2.− Ciò premesso in punto di fatto, il rimettente ritiene utile procedere ad una preliminare «individuazione dell’oggetto della controversia» e a tal fine osserva:

    − l’art. 1, comma 1238, della legge n. 296 del 2006 prevede che «[a]l fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” dello stato di previsione del Ministero dell’interno»;

    − il legislatore ha quindi previsto due canali di finanziamento della riduzione della spesa pubblica per il servizio antincendi negli aeroporti: l’addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri e il fondo alimentato dalle società aeroportuali;

    − il giudizio a quo ha ad oggetto il secondo dei due canali, ossia il pagamento, posto a carico delle società di gestione aeroportuale, dei contributi destinati ad alimentare il fondo citato;

    − all’epoca della decisione della Commissione tributaria regionale l’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007 concerneva, invece, soltanto il primo canale, ossia quello dell’addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri, che contemplava insieme con gli altri diritti aeroportuali d’imbarco, al fine di escludere che da essi nascessero obbligazioni di...

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