Sentenza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2018

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione20 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 166

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra V.C. L. e altri e la Regione Lombardia e altro, con ordinanza del 7 novembre 2016, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione dell’ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e altra, e della Regione Lombardia, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Alberto Guariso per l’ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e altra, Maria Lucia Tamborino per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 7 novembre 2016 (r.o. n. 41 del 2017), la Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    1.1.– La Corte rimettente è investita della causa civile in grado di appello avverso l’ordinanza del Tribunale ordinario di Milano, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da V.C. L., dall’ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e da Avvocati Per Niente Onlus, per l’accertamento del carattere discriminatorio della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia «n. X/3495» del 30 aprile 2015 nonché delle determinazioni del Comune di Milano «PG n. 264079» dell’8 maggio 2015 e «n. 68/2015 - prot.» del 12 maggio 2015, nella parte in cui fissano i requisiti necessari per l’accesso al Fondo «sostegno affitti» (recte: «sostegno alla locazione 2015 per i cittadini in grave disagio economico»).

    La Corte rimettente precisa che il Tribunale ha respinto la domanda, non avendo riscontrato il carattere discriminatorio delle condizioni di accesso al fondo di sostegno. A fondamento della decisione sono state richiamate alcune sentenze della Corte costituzionale (n. 187 del 2010 e n. 432 del 2005) con cui si è ammessa la possibilità di prevedere requisiti di accesso alle provvidenze sociali per i cittadini stranieri, nel rispetto del principio di ragionevolezza. Inoltre, nell’ordinanza impugnata sono stati richiamati l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e l’art. 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), che l’ha recepita nell’ordinamento italiano, per desumerne che l’assegno in questione avrebbe natura di misura di sostegno al reddito e non di prestazione assistenziale essenziale a carico dello Stato da garantirsi universalmente.

    Il giudice a quo ha poi riferito che i ricorrenti, nell’appellare la suddetta decisione, hanno riproposto l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 13, d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., già sollevata in primo grado. La Corte d’appello di Milano ha, quindi, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, ma limitatamente al citato art. 11, comma 13, e in riferimento al solo art. 3 Cost.

    1.2.– Più precisamente, l’ordinanza di rimessione dà conto del fatto che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) ha istituito il «Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione», che mira a sostenere, tramite contributi monetari, le famiglie meno abbienti gravate da canoni di locazione, senza operare distinzioni tra cittadini italiani e stranieri quanto alle possibilità di accesso al fondo medesimo. L’ordinanza espone poi che il citato d.l. n. 112 del 2008, come convertito, ha previsto, all’art. 11, comma 13, che «[a]i fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione».

    Così ricostruito il quadro normativo, nell’ordinanza di rimessione si osserva che l’impugnata delibera della Giunta della Regione Lombardia del 30 aprile 2015 è frutto di una iniziativa regionale finanziata dal fondo di cui alla legge n. 431 del 1998 a cui sono aggiunte risorse regionali, confluite nel «Fondo Sostegno “Grave Disagio Economico 2015”». Quanto ai criteri per l’accesso a tale fondo, la prodotta delibera ricalca (secondo la ricostruzione del rimettente) quelli previsti dal legislatore statale, come modificati nel 2008; sicché, all’art. 2 dell’Allegato all’impugnata delibera della Giunta regionale, si prevede che possano richiedere i contributi in questione i conduttori residenti nella Regione Lombardia che abbiano l’«indicatore della situazione economica equivalente» (ISEE) non superiore ad euro 7.000 e che, nel caso in cui i richiedenti non siano cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione europea, sono condizioni di ammissione anche l’esercizio di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma, pure non continuativa) e la certificazione della residenza almeno decennale nel territorio nazionale ovvero quinquennale nel territorio della Regione Lombardia.

    La determinazione dirigenziale del Comune di Milano n. 68 del 2015 ha riprodotto i medesimi contenuti della delibera di Giunta regionale.

    1.3.– Ciò premesso, la Corte rimettente osserva, in punto di rilevanza, che V.C. L., cittadina salvadoregna residente in Italia dal novembre 2011, non soddisfaceva i requisiti richiesti dalla normativa e perciò non ha potuto ricevere alcun contributo dal «Fondo Sostegno “Grave Disagio Economico 2015”» per il pagamento del canone di locazione, pur essendo titolare di un reddito molto basso e in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

    Quanto al requisito dello svolgimento di attività lavorativa, previsto dalla delibera di Giunta regionale, ad avviso della Corte a quo esso non sarebbe supportato da alcuna fonte normativa di rango primario, nonostante la Regione sostenga di ricavarlo dall’interpretazione analogica di quanto previsto dall’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dai principi generali sulla condizione giuridica dello straniero. Conseguentemente, sarebbe possibile per il giudice comune procedere alla disapplicazione dell’atto secondario illegittimo, nella parte in cui stabilisce il suddetto requisito discriminatorio. Al contrario, l’ulteriore presupposto della residenza protratta per dieci anni sul territorio nazionale ovvero per cinque anni su quello regionale trova fondamento nel censurato art. 11, comma 13, d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008: da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto tale norma, in quanto essa offrirebbe una base legale al provvedimento amministrativo discriminatorio oggetto di giudizio.

    1.4.– Secondo la Corte rimettente la questione di legittimità costituzionale del citato art. 11, comma 13, sarebbe non manifestamente infondata in riferimento all’art. 3 Cost., per vizi di irragionevolezza. In particolare, il giudice a quo richiama alcune pronunce di questa Corte (sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 222, n. 172, n. 133, n. 40 e n. 2 del 2013, n. 329 e n. 40 del 2011 e n. 187 del 2010), nelle quali si trova l’affermazione del principio per cui i limiti alle prestazioni di assistenza devono sempre rispondere a criteri di ragionevolezza, indipendentemente dalla natura essenziale o meno delle stesse. Nella fattispecie, non vi sarebbe alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza prevista dall’art. 11, comma 13, d.l. n. 112 del 2008, come convertito, e la situazione di disagio economico che il contributo in questione mira ad alleviare. Non sarebbe, infatti, ragionevole presumere, in assoluto, che gli immigrati che vivono in Italia da meno di dieci anni e nella Regione Lombardia da meno di cinque soffrano una condizione di disagio minore rispetto a chi vi risieda da più anni o sia cittadino europeo.

  2. – Con atto depositato il 13 aprile 2017, si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale le associazioni appellanti nel giudizio a quo, insistendo per l’accoglimento della...

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