Sentenza nº 159 da Constitutional Court (Italy), 17 Luglio 2018

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione17 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 159

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-5 maggio 2017, depositato il successivo 8 maggio 2017, iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 23 dell’anno 2017.

Udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 2-5 maggio 2017 e depositato il successivo 8 maggio 2017 (r.r. n. 38 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all’art. 17, lettere b) e c) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

    La norma impugnata interviene in materia di nomine dei direttori generali sanitari regionali, statuendo che «[n]elle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell’elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l’incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall’articolo l della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43».

    1.1.– Secondo il ricorrente, tale disposizione, nell’introdurre un regime speciale e transitorio per i casi di naturale scadenza degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie regionali, articolato sul divieto di nuove nomine, da un lato, e sulla nomina di un commissario ad acta, dall’altro – senza prevedere né i requisiti necessari per accedere all’incarico, né le procedure da seguire per pervenire a tali nomine, né i relativi termini di decadenza – contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di dirigenza sanitaria – direttamente riconducibile, per il ricorrente, alla tutela della salute – come fissati dagli art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), dagli artt. 1, 2, 5 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», nonché dall’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base ai quali la nomina di dette figure, da parte delle Regioni, deve necessariamente ed obbligatoriamente avvenire mediante ricorso ad elenchi di idonei a tal fine predisposti.

  2. – Il ricorrente illustra le profonde riforme che hanno interessato la dirigenza sanitaria nel quadro della più generale riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in linea con il disegno di progressivo affrancamento dei vertici dell’amministrazione dai condizionamenti di carattere politico, già perseguito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189.

    2.1.– Il legislatore infatti, con la legge delega n. 124 del 2015, ha stabilito, per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, i seguenti principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost.: «selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell’ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell’elenco nazionale, manifestano l’interesse all’incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni […]» (art. 11, comma 1, lettera p).

    In attuazione della delega contenuta nello stesso articolo, è stato quindi adottato il d.lgs. n. 171 del 2016, il quale, ai fini del conferimento dell’incarico in questione, ha previsto una doppia selezione: la prima, a livello nazionale, per la costituzione di un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale (art. 1); la seconda, a livello regionale, preceduta da avviso pubblico destinato unicamente agli iscritti nell’elenco nazionale, diretta alla formazione di una rosa di candidati da proporre per la nomina al Presidente della Regione (art. 2).

    Il citato decreto legislativo contiene poi, all’art. 5, una disciplina transitoria per cui, fino alla costituzione dell’elenco nazionale (e degli elenchi regionali di cui all’art. 3, relativi al conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del Servizio sanitario nazionale), si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

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