Ordinanza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2018

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione11 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 154

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento vertente tra la Provincia di Reggio Emilia e altro e Marisa Davoli e altri, con ordinanza del 25 gennaio 2017, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di Marisa Davoli e altri, e della Regione Emilia-Romagna;

udito nella udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Giovan Ludovico della Fontana per Marisa Davoli e altri, e Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che con «sentenza» del 25 gennaio 2017, iscritta al n. 48 reg. ord. 2017, il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016);

che le questioni sono sorte nel corso del giudizio sugli appelli proposti dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Novellara contro la sentenza del 29 febbraio 2016, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Novellara dell’11 dicembre 2014 e del 29 aprile 2015, recanti rispettivamente l’adozione e l’approvazione del piano operativo comunale (POC) finalizzato alla realizzazione del “secondo stralcio” dell’opera pubblica consistente nella “Tangenziale Nord” di Novellara, che erano stati impugnati dai proprietari di alcune delle aree interessate;

che secondo il TAR tali provvedimenti, avendo rinnovato sulle aree un vincolo preordinato all’espropriazione già reiterato una prima volta con una variante al piano regolatore generale e decaduto per decorso del termine quinquennale di durata, violano l’art. 13, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), alla cui stregua «[i]l vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta […]»;

che ad avviso del Consiglio di Stato, tuttavia, sulla definizione del giudizio d’appello influisce la disposizione dell’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016, sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, la quale, sotto la rubrica «Norma di interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002», prevede quanto segue: «1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) si interpreta nel senso che, fermo restando l’obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente»;

che, ai fini della rilevanza, il giudice a quo respinge tutte le eccezioni di rito sollevate dall’appellante, attinenti alla nullità o inesistenza delle notificazioni dei motivi aggiunti di primo grado, alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, alla violazione del principio ne bis in idem con riferimento a una precedente sentenza del TAR, alla mancata notifica del ricorso introduttivo a un controinteressato, alla nullità della medesima notifica per carenza di potere del procuratore dei ricorrenti e, infine, alla tardività sia del ricorso che dei motivi aggiunti di primo grado;

che, sempre ai fini della rilevanza, il rimettente esamina anche le ragioni addotte dagli appellati sull’inapplicabilità della norma censurata alla fattispecie in giudizio per la mancanza sia di una «progettazione» alla base della suddivisione in lotti del tracciato dell’opera, che sarebbe stabilita invece dal POC, sia, in ogni caso, di «lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente», in quanto la suddivisione sarebbe stata imposta da ragioni pratiche e contingenti, senza stralci dotati di autonomia funzionale rispetto a un’opera concepita e da realizzare unitariamente;

che, ad avviso del rimettente, il primo rilievo non troverebbe conferma nei documenti prodotti in giudizio, dai quali emergerebbe invece che la suddivisione in stralci funzionali fu approvata da una specifica deliberazione della Giunta comunale; quanto al secondo, l’autonomia funzionale dei singoli stralci nei quali per prassi diffusa vengono frazionate le opere stradali sarebbe assicurata dall’immediata fruibilità per l’utenza di quelli già realizzati, a prescindere dalle ragioni più o meno contingenti che possano determinare il frazionamento;

che l’art. 30 legge reg. Emilia-Romagna n. 9 del 2016 violerebbe, secondo il Consiglio di Stato, gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in...

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