Sentenza nº 152 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2018

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione11 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 152

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati rispettivamente il 6-9 febbraio e il 24-30 ottobre 2017, depositati in cancelleria, il primo, il 14 febbraio e, il secondo, il 3 novembre 2017, iscritti rispettivamente al n. 13 e al n. 86 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6-9 febbraio 2017 e depositato il 14 febbraio 2017 (reg. ric. n. 13 del 2017) ha impugnato l’art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018). La disposizione censurata, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

  2. – Premette il ricorrente che con legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale, in precedenza vigente (art. 1). L’art 2, comma 1, della stessa legge regionale, prevede in particolare, che «[i]l presupposto d’imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».

  3. – Ciò premesso, nel ricorso si evidenzia che la disposizione censurata interviene sull’impianto della detta legge reg. Siciliana n. 16 del 2015, introducendo all’interno del citato art. 2, il comma 2-bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, «[t]rovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento». La norma impugnata prevede altresì che «[i]n caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l’applicazione del tributo e per l’individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all’archivio regionale della tassa automobilistica, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l’irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».

    A giudizio del ricorrente viene, dunque, previsto un meccanismo in base al quale la Regione Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un’automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.

  4. – Siffatta previsione, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., perché destinata a riservare un’ingiustificata disparità di trattamento ai contribuenti residenti in Sicilia; ancora, sarebbe in conflitto con l’art. 97 Cost., perché elimina il preventivo contraddittorio con il contribuente, da ritenersi necessario in presenza di un tributo che non è oggetto di dichiarazione, né di richiesta da parte dell’ente impositore.

  5. – La disposizione impugnata si porrebbe, inoltre, in contrasto con la legislazione nazionale di riferimento.

    Il ricorrente, in primo luogo, riporta testualmente gli estremi della normativa statale dettata per la tassa automobilistica, dalla quale si ricaverebbe, a suo giudizio, la necessaria autonomia di fasi tra accertamento e riscossione del tributo in esame. Ascrive, poi, particolare rilievo al disposto dell’art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche). A tal fine, si evidenzia nel ricorso che, se per un verso, in linea con quanto affermato dalla Corte di cassazione, l’attuale conformazione della tassa – legata, nel suo presupposto costitutivo, non più alla circolazione bensì al possesso del veicolo – ha tolto rilievo al processo verbale di accertamento disciplinato dai primi sei commi del citato art. 2; per altro verso, l’azione esecutiva volta al recupero del dovuto presupporrebbe comunque la notifica al contribuente di un apposito atto – l’ingiunzione di pagamento prevista dal comma 7 del detto art. 2 della legge n. 27 del 1978 – destinata a precedere obbligatoriamente l’iscrizione a ruolo, diversamente da quanto previsto dalla disposizione regionale censurata.

  6. – Né, del resto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la fattispecie in esame può ritenersi omologa agli altri casi di diretta iscrizione a ruolo previsti dalla legislazione nazionale, limitati, in campo tributario, alle sole ipotesi in cui la fase preventiva di contraddittorio sarebbe priva di utilità, e cioè nei casi di imposte dichiarate e non versate. Solo in siffatte situazioni, infatti, sarebbe possibile derogare alle indicazioni dettate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e, in particolare, al principio desumibile dall’art. 6, comma 5, di tale legge in forza del quale, a pena di nullità dei relativi provvedimenti, «[p]rima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta».

  7. – Rimarca, inoltre, il Governo che lo statuto del contribuente è stato emesso «in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione», e che le relative disposizioni «costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario» (art. 1, comma 1, della legge n. 212 del 2000), ai quali deve attenersi anche la Regione Siciliana (in ragione di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 1). E sotto tale profilo la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 17 e 36 dello statuto della Regione Siciliana e, in particolare, con quest’ultimo articolo che, nell’interpretazione di questa Corte, impone comunque alla Regione Siciliana di osservare i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione nazionale e dunque di adeguarsi alla tipologia adottata, per ogni singolo tributo, dalla legge statale; sarebbe in conflitto, ancora, con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il quale attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale il «sistema tributario e contabile dello Stato», nonché con il terzo comma dello stesso articolo, che, attribuendo alla legislazione concorrente il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», impone a tutte le Regioni il rispetto dei principi fondamentali del sistema tributario, tra i quali andrebbero annoverati quelli previsti dallo statuto del contribuente.

  8. – La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

  9. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 24-30 ottobre 2017 e depositato il 3 novembre 2017 (reg. ric. n. 86 del 2017), ha altresì impugnato, tra gli altri, l’art. 34 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), con il quale è stato modificato il comma 2-bis dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015.

  10. – Il ricorrente premette che la norma modificata dalla disposizione censurata è stata introdotta, nell’impianto dell’art. 2 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015, dall’art. 19, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2016. Evidenzia, inoltre, che tale ultima disposizione è stata impugnata innanzi a questa Corte (reg. ric. n. 13 del 2017).

    Sempre in premessa, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì evidenziato che, con la modifica posta allo scrutinio della Corte, il legislatore regionale ha inteso delimitare nel tempo...

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