Sentenza nº 137 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2018

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione27 Giugno 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 137

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1 e 2, 39, 41-bis, 48, commi 4 e 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promossi dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte con ricorsi notificati i primi due il 3-7 agosto e il 21-24 agosto, il terzo spedito per la notificazione il 21 agosto, gli altri notificati il 22-24 agosto, il 22 agosto e il 17-21 agosto 2017, depositati in cancelleria il 4, 23, 24 e 28 agosto 2017, iscritti rispettivamente ai numeri 53 e da 57 a 61 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 36 e da 38 a 40, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 maggio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Gabriele Pafundi per le Regioni Liguria e Piemonte, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Almerina Bove per la Regione Campania, Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Maria Lucia Tamborino per la Regione Lombardia, Giovanna Scollo per la Regione Piemonte e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 3-7 agosto 2017, depositato in cancelleria il 4 agosto 2017 e iscritto al n. 53 reg. ric. 2017, la Regione Liguria ha impugnato l’art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

    La norma impugnata, rubricata «Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite», dispone quanto segue:

    1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell’Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, l’avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

    2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali

    .

    1.1.– L’art. 39 del d.l. n. 50 del 2017 contrasterebbe in primo luogo con l’art. 3 della Costituzione, per violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non corrispondendo alle dichiarate finalità di coordinamento della finanza pubblica.

    La ricorrente osserva che la norma impugnata – destinando l’erogazione della quota del 20 per cento del fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, solo a quelle regioni che abbiano certificato entro il 30 giugno di ogni anno l’avvenuta erogazione a province e città metropolitane delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite a seguito del riordino istituzionale previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) – perseguirebbe nei confronti delle regioni finalità di tipo sanzionatorio non collegate a «criticità interne al settore dei trasporti», in quanto la riduzione del 20 per cento del fondo conseguirebbe alla mancata erogazione di risorse in tutti gli ambiti in cui le regioni hanno conferito funzioni a province e città metropolitane, come dimostrerebbe il riferimento normativo alla legge regionale di attuazione dell’«Accordo ai sensi del comma 91 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo», dell’11 settembre 2014, che concerne tutte le funzioni oggetto del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56 del 2014. Lo “sblocco” della quota del 20 per cento, dunque, verrebbe fatto irragionevolmente dipendere dalla soluzione di aspetti economici che trascendono completamente il settore del trasporto pubblico locale, con il risultato finale di impedire la programmazione, l’organizzazione, la gestione e la soddisfazione dei fabbisogni in tale specifica materia.

    L’irragionevolezza della previsione emergerebbe anche dal contrasto con l’art. 27 dello stesso d.l. n. 50 del 2017, che disciplina il riparto tra le regioni del fondo in questione. La ricorrente richiama, in particolare, la lettera e) del comma 2 e il comma 4 dell’art. 27, che così rispettivamente recitano: «in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall’attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente; ove l’importo complessivo del Fondo nell’anno di riferimento sia inferiore a quello dell’anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l’importo complessivo del Fondo nell’anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo» (comma 2, lettera e); e «[n]elle more dell’emanazione del decreto di cui all’alinea del comma 2 [id est: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, che deve ripartire le risorse del fondo entro il 30 giugno di ogni anno] […], è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L’anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile» (comma 4).

    Ad avviso della ricorrente, dalla lettura congiunta di tali disposizioni e della norma impugnata consegue che le regioni potrebbero beneficiare solo in apparenza di un’anticipazione pari all’ottanta per cento del fondo, poiché l’anticipazione si ridurrebbe in realtà a 64 punti percentuali (l’80 per cento dell’80 per cento).

    1.2.– Sussisterebbe anche la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

    In primo luogo, il riconoscimento della quota del 20 per cento del fondo solo alle regioni che certifichino l’erogazione delle risorse a province e città metropolitane differenzierebbe il finanziamento del trasporto pubblico locale tra regione e regione, abdicando all’imprescindibile necessità di assicurare in tutto il territorio nazionale livelli omogenei di prestazione del servizio.

    In secondo luogo, la norma impugnata produrrebbe effetti sulla provvista destinata ai contratti di servizio in corso, esponendo le pubbliche amministrazioni al rischio di contenziosi.

    Infine, verrebbe meno la certezza delle risorse effettivamente disponibili per il trasporto pubblico locale e, con essa, la possibilità di programmare e di prestare il servizio, in quanto la norma impugnata subordina la disponibilità della quota del 20 per cento del fondo a eventi futuri e incerti quali la certificazione delle erogazioni a province e città metropolitane e il raggiungimento di un’intesa in settori di notevole vastità.

    1.3.– L’art. 39 del d.l. n. 50 del 2017 violerebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non sarebbero rispettate le condizioni che secondo la giurisprudenza costituzionale legittimano lo Stato a dettare norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Le disposizioni statali introduttive di restrizioni dei bilanci regionali sarebbero ammissibili solo alla duplice condizione che prevedano un limite complessivo alla spesa corrente e che abbiano il carattere della transitorietà (è citata la sentenza n. 64 del 2016), mentre la norma impugnata imporrebbe una decurtazione puntuale di una voce del bilancio regionale dedicata al trasporto pubblico locale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201810629 di TAR Lazio - Roma, 23-10-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 23 Octubre 2018
    ...Benevento che, con successiva memoria del 21/9/2018, argomenta a favore della fondatezza del ricorso, alla luce, tra l’altro, della sentenza n. 137 del 2018 della Corte Costituzionale, chiedendo al Tar di sollevare questione di costituzionalità come formulata dalla ricorrente e di annullare......
1 sentencias
  • SENTENZA Nº 201810629 di TAR Lazio - Roma, 23-10-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 23 Octubre 2018
    ...Benevento che, con successiva memoria del 21/9/2018, argomenta a favore della fondatezza del ricorso, alla luce, tra l’altro, della sentenza n. 137 del 2018 della Corte Costituzionale, chiedendo al Tar di sollevare questione di costituzionalità come formulata dalla ricorrente e di annullare......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT