Sentenza nº 138 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2018

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione27 Giugno 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 138

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 giugno-4 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 30 giugno-4 luglio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare).

    Il ricorrente, dopo aver evidenziato che la legge reg. Piemonte n. 7 del 2017 prevede percorsi formativi e informativi volti a promuovere la diffusione, al di fuori dell’ambiente ospedaliero, delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso (artt. 2, 3 e 4), lamenta che gli oneri connessi non ricevano la necessaria copertura per l’esercizio 2018. Infatti, l’impugnato art. 6 della legge regionale, dopo averli quantificati in euro 100.000,00 annui (comma 1), dispone che a essi, per il biennio 2017-2018, si provveda con le risorse finanziarie di cui alla missione 20, programma 20.03, del bilancio di previsione 2017-2019 (comma 2). Tale posta di bilancio, tuttavia, non avrebbe alcuna capienza per l’esercizio 2018. Ne deriverebbe l’illegittimità costituzionale della norma di copertura finanziaria e, conseguentemente (si cita, in particolare, la sentenza n. 214 del 2012), delle disposizioni sostanziali generatrici della spesa, ovvero, nella fattispecie, dell’intera legge.

  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto del ricorso.

    Secondo la resistente, le spese previste dall’intervento legislativo in considerazione avrebbero natura “continuativa e ricorrente”, incidendo su una pluralità indefinita di esercizi finanziari, con la conseguenza che la relativa copertura potrebbe essere fornita con la legge di bilancio di previsione per l’esercizio 2018, attingendo al «Fondo di riserva per le autorizzazioni di...

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