Sentenza nº 134 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 2018

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione26 Giugno 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 134

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell’Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall’art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra G. A. e l’Assemblea regionale siciliana e altro, con ordinanza del 17 febbraio 2017, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione di G. A.;

udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato Diego Vaiano per G. A.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 17 febbraio 2017 (reg. ord. n. 112 del 2017), il Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell’Assemblea regionale siciliana), introdotti dall’art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali).

    Le questioni sono sorte nell’ambito di un giudizio in materia elettorale, promosso da G. A. con ricorso per la dichiarazione di decadenza di F. R. dalla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana, nonché, in via conseguenziale, per l’accertamento del diritto del ricorrente a subentrare nella carica come primo dei non eletti. La decadenza di F. R. deriverebbe dalla sua intervenuta condanna – in qualità di legale rappresentante di un ente strumentale vigilato dalla Regione Siciliana, operante nell’ambito della formazione professionale – con sentenza definitiva della Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, al risarcimento del danno erariale a favore dell’amministrazione regionale. Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater legge reg. Siciliana n. 29 del 1951 sotto i profili dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, lamentando che tali norme nulla disporrebbero in ordine all’incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale di colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell’amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito.

    1.1.– Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate, nella parte in cui non prevedono la descritta causa di incompatibilità, violerebbero gli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione nonché l’art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), perché determinerebbero un’irragionevole disparità di trattamento dei consiglieri regionali siciliani rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario e delle altre regioni autonome nonché ai consiglieri comunali, provinciali o di quartiere eletti nella Regione Siciliana. Sarebbero conseguentemente lesi il principio di uguaglianza, il diritto di elettorato passivo e i principi fondamentali, stabiliti con legge statale, in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali.

    Sulla rilevanza il rimettente osserva che il giudizio principale non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni. L’omessa previsione dell’incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale di coloro che sono stati condannati in sede contabile costituirebbe, infatti, una lacuna normativa non superabile con l’interpretazione analogica o estensiva, considerata la tassatività delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché la natura di stretta interpretazione delle norme che le prevedono.

    Sussisterebbe anche l’interesse ad agire, contrariamente a quanto ha eccepito l’Assemblea regionale siciliana nel processo principale sul presupposto che il ricorrente rivestirebbe attualmente la carica di deputato regionale in luogo dello stesso F. R., medio tempore colpito dalla sospensione prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) a seguito di una condanna penale non definitiva. La dichiarazione di decadenza invocata nel giudizio a quo costituirebbe, infatti, un «provvedimento ontologicamente differente» dalla sospensione, avente carattere provvisorio, e consentirebbe al ricorrente di subentrare nella carica, con i conseguenti effetti economici, sin dalla data della sentenza di condanna per responsabilità erariale.

    1.2.– Sulla non manifesta infondatezza il rimettente rileva innanzitutto che un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme censurate sarebbe preclusa dalla richiamata natura tassativa delle cause d’incompatibilità e dal principio di stretta interpretazione. Osserva altresì che sarebbero certi sia l’avvenuta condanna in sede contabile del resistente nel processo principale, sia la natura strumentale dell’ente vigilato dalla Regione Siciliana di cui quest’ultimo era il legale rappresentante all’epoca dei fatti.

    Ciò premesso, la lacuna normativa...

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