Sentenza nº 128 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2018

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione13 Giugno 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 128

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, promosso con ricorso della Regione Abruzzo, notificato il 12-21 agosto 2017, depositato in cancelleria il 31 agosto 2017, iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi l’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 12-21 agosto 2017 e depositato il 31 agosto 2017, la Regione Abruzzo ha impugnato l’art. 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e coerenza logica, e 117, terzo e sesto comma, della Costituzione e per violazione «dei principi costituzionali emersi in giurisprudenza sulla c.d. leale collaborazione e sussidiarietà».

    La Regione ricorrente riferisce che la legge di conversione n. 96 del 2017 ha inserito, nel decreto-legge, l’art. 52-quinquies, rubricato «Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25». Tale disposizione, in modo molto dettagliato, individua le risorse economiche per il finanziamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza dei tratti autostradali A24-A25, in considerazione dell’elevato grado di sismicità del territorio abruzzese, subordinando detto finanziamento alla presentazione di un piano di convalida contenente l’indicazione dei lavori urgenti da presentarsi a cura della società concessionaria Strada dei Parchi spa; piano soggetto all’approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in avanti MIT), al quale è demandata anche la definizione delle modalità di attuazione della norma e la regolazione del periodo transitorio. Le risorse economiche per il finanziamento dei lavori vengono individuate negli importi corrispondenti alle rate dei canoni di concessione che la società concessionaria deve versare al concedente per gli anni dal 2015 al 2016 pari a euro 111.720.000,00 (canone annuo di euro 55.860.000,00); inoltre, le predette somme, il cui versamento al concedente è sospeso, dovranno essere versate dalla concessionaria ad ANAS spa in tre rate, con scadenze determinate (al 31 marzo degli anni 2028, 2029 e 2030).

    La ricorrente deduce che tale norma, così dettagliata ed incidente sugli interessi della Regione Abruzzo, è stata adottata senza alcuna previa intesa con la Regione e in difetto di qualsiasi procedura che l’abbia coinvolta.

  2. − La Regione riferisce, in premessa del ricorso, le vicende sottostanti alla previsione normativa impugnata.

    In particolare, riferisce che la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del MIT, con provvedimento prot. n. 6767 del 14 aprile 2017 (avente ad oggetto «Autostrade A24 e A25 - Interventi di messa in sicurezza urgente. ‘A’: Viadotti - Interventi diffusi per la prevenzione della scalinatura degli impalcati. Progetto esecutivo»), dopo aver esaminato il progetto presentato dalla concessionaria Strada dei Parchi spa, ha indicato l’importo totale dei lavori in euro 169.456.289,05, così modificando la proposta della società.

    Con successiva nota n. 7685 del 3 maggio 2017, il MIT ha sollecitato Strada dei Parchi spa «a procedere con l’immediato avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori e relative cantierizzazioni». A seguito di detto provvedimento, Strada dei Parchi spa ha rappresentato al MIT di aver provveduto all’affidamento dei lavori ed ha contestato l’avvenuta riduzione degli importi dei lavori, contenuta nel provvedimento n. 6767 del 2017 e la mancata copertura finanziaria delle opere.

    Con ulteriore nota n. 7943 del 5 maggio 2017, il MIT ha dato conto della precedente decisione in punto di riduzione degli importi dei lavori, affermando che il provvedimento n. 6767 del 2017 integra «esclusivamente una condivisione tecnica dell’ipotesi progettuale presentata» e che l’ufficio ha espresso «le proprie valutazioni di congruità sui prezzi e sugli obblighi convenzionali relativi alle previsioni di spesa, ritenendo non totalmente adeguate le proposte» della società. Inoltre, nella nota citata si afferma che il provvedimento n. 6767 non contiene «alcun riferimento alla copertura finanziaria dell’intervento» e «non può essere in nessun caso considerato rilevante» a tal fine.

    Avverso detti provvedimenti del MIT, la società Strada dei Parchi spa ha proposto ricorso per ottenerne l’annullamento, previa sospensiva, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale, con ordinanza n. 2844 del 7 giugno 2017, ha sospeso i provvedimenti impugnati ritenendo che i lavori «vengano proseguiti utilizzando le rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015-2016, di pertinenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accantonate» dalla società Strada dei Parchi spa.

    La Regione dà atto che pende appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, proposto dal MIT.

  3. − Tutto ciò premesso, la ricorrente afferma che la disposizione censurata si pone innanzi tutto in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Al riguardo osserva che essa incide, con una normativa di dettaglio, sulla materia della «protezione civile», in relazione alla quale vi è potestà legislativa concorrente tra Stato e Regione. Infatti, essa ha ad oggetto lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade.

    Che si verta in materia di protezione civile è confermato – sostiene la Regione − anche dall’espresso richiamo all’art. l, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», nel cui «rispetto» è disposta la sospensione dei canoni e la loro destinazione a tali lavori. Tale comma prevede la facoltà per il Governo di rinegoziare con Strada dei Parchi spa le condizioni della concessione in considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per la protezione civile, in quanto dette autostrade costituiscono l’unico accesso rapido ai principali centri dell’Abruzzo in caso di gravi eventi sismici e calamità naturali.

    La disposizione incide, altresì, nella materia «grandi reti di trasporto» − tale dovendosi considerare la rete autostradale oggetto di disciplina, in ragione della sua infungibilità come collegamento viario tra la sponda tirrenica e quella adriatica – nonché nella materia «governo del territorio», che comprende tutto ciò che attiene all’uso del territorio, compresa la viabilità in generale. In ogni caso si verte nell’ambito della competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Inoltre, la disposizione censurata, dettando una disciplina di dettaglio ed avendo attribuito a un decreto del MIT l’approvazione del piano di convalida, la definizione delle modalità di attuazione della norma e la regolazione di un periodo transitorio, ha allocato a livello centrale funzioni amministrative senza prevedere alcuna forma di cooperazione con la Regione Abruzzo. Ancorché possa riconoscersi l’esigenza di assicurare un esercizio unitario delle funzioni amministrative, esigenza che potrebbe giustificare l’approvazione del piano dei lavori da parte del MIT, tuttavia resta la denunciata incostituzionalità della norma giacché questa è stata adottata senza alcun coinvolgimento della Regione Abruzzo. Essa infatti prevede che l’esercizio delle funzioni amministrative da parte del MIT avvenga in assenza di un’intesa, forte o debole che sia, o di una qualsiasi altra forma di collaborazione con la Regione stessa.

    Inoltre, il mancato coinvolgimento della Regione nella definizione del contenuto dell’art. 52-quinquies avrebbe determinato un concreto pregiudizio se solo si considera che...

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