Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2018

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione13 Giugno 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 127

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla L.R. n. 82/2009 e alla L.R. n. 51/2009), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l’11-14 luglio 2017, depositato in cancelleria il 18 luglio 2017, iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. − Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato − Modifiche alla L.R. n. 82/2009 e alla L.R. n. 51/2009), censurandone (in motivazione) i soli artt. 2, 3 e 6, quest’ultimo – che sostituisce l’art. 6 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato) – relativamente al comma 1, lettera b), della disposizione così novellata.

    1.1.– Secondo il ricorrente, la disposizione di cui all’art. 2 della suddetta legge – intervenendo sulla disciplina dell’accreditamento delle strutture sociali e di quelle sociosanitarie allo scopo di uniformare i due sistemi di accreditamento e controllo – violerebbe la disciplina statale, per la quale le strutture sociosanitarie dovrebbero essere invece assoggettate allo stesso regime di quelle sanitarie. E segnatamente si porrebbe in contrasto sia con gli «artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del D.lgs. n. 502/92, che disciplinano l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sia con l’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante il “Disciplinare per la revisione della normativa dell’accreditamento”, che prevede l’istituzione di un sistema di accreditamento uniforme a livello nazionale, nonché con l’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 che, sempre al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale, definisce, sulla base di quanto previsto dai documenti prodotti dal Tavolo per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli “organismi tecnicamente accreditati”».

    1.2.– A sua volta l’art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, affidando la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al «Gruppo tecnico regionale», senza la previsione di alcun meccanismo di coordinamento funzionale con l’«Organismo tecnicamente accreditante» istituito dalle citate intese, violerebbe – per un verso – le disposizioni di cui all’Allegato A dell’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, «che al paragrafo 4, quarto capoverso, riguardante “verifiche: modalità strumenti e responsabilità”, prevede la verifica esterna del possesso dei requisiti per l’accreditamento da parte di un “predefinito organismo accreditante”», e – per altro verso – con «la disciplina contenuta nell’allegato B dell’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 che contiene “i criteri per il funzionamento degli organismi ‘tecnicamente’ accreditanti”, ai quali, in base a quanto convenuto nelle menzionate intese, le Regioni e le Province autonome si debbono adeguare».

    1.3.– I medesimi rilievi formulati nei confronti dell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, varrebbero, infine, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge reg. Toscana n. 82 del 2009, come sostituito dall’art. 6 della stessa legge reg. Toscana n. 21 del 2017, in quanto, nel disciplinare l’attività di controllo delle strutture accreditate, «non indica il termine ultimo di durata dell’accreditamento».

    1.4.– Le impugnate disposizioni regionali –...

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