Sentenza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 2018

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione31 Maggio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 115

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), promossi dalla Corte d’appello di Milano e dalla Corte di cassazione, con ordinanze del 18 settembre 2015 e dell’8 luglio 2016, iscritte rispettivamente al n. 339 del registro ordinanze 2015 e al n. 212 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 e n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di M.A. S. e di M. B., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Gaetano Insolera e Andrea Soliani per M.A. S., Nicola Mazzacuva e Vittorio Manes per M. B. e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’8 luglio 2016 (r.o. n. 212 del 2016), la Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

    La disposizione censurata ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130 del 2008, e, conseguentemente, dell’art. 325 di tale trattato.

    Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE come interpretato dalla sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, comporta l’omessa applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

  2. – Il giudice a quo sintetizza, anzitutto, il contenuto della sentenza Taricco, sottolineando che essa obbliga il giudice penale a negare applicazione al regime legale degli atti interruttivi della prescrizione previsto dagli artt. 160 e 161 cod. pen., con riferimento alle gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell’Unione, punite dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205). La limitazione del termine prescrizionale conseguente ad atti interruttivi, con il solo aumento di un quarto rispetto a quello originario, secondo il giudice europeo, è suscettibile di compromettere l’efficacia e la dissuasività delle misure penali adottate dallo Stato membro per reprimere le frodi fiscali lesive degli interessi dell’Unione, e si pone così in potenziale contrasto con l’art. 325 TFUE e con la Convenzione elaborata in base all’art. K3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Convenzione PIF), fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e ratificata con legge 29 settembre 2000, n. 300, in relazione alla direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

    Allorché ciò accada con riguardo a frodi gravi, e in un numero considerevole di casi, l’impunità che ne deriverebbe, prosegue la Corte di giustizia, comporta che il giudice penale è tenuto a portare avanti il giudizio, e a pronunciare eventualmente la condanna, omettendo di rilevare l’estinzione del reato per il decorso del termine ultimo di prescrizione conseguente agli atti interruttivi.

  3. – Il giudice rimettente premette di procedere per reati puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (artt. 2, 5, 8, 10 e 10-ter) e aventi ad oggetto l’IVA, ovvero un’imposta il cui gettito è parzialmente devoluto al bilancio dell’Unione. Ciò comporta che secondo la sentenza Taricco si è nel campo di applicazione dell’art. 325 TFUE e inoltre si è in presenza di frodi gravi, in quanto concernenti vari milioni di euro, e molteplici.

    Ai fini della rilevanza delle questioni, osserva la Corte di cassazione, si può concludere nel senso dell’applicabilità in causa della regola desunta dalla sentenza Taricco, ovvero nel senso della non applicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen.

    La gravità della frode, infatti, ricorrerebbe quando essa non è inferiore all’importo di 50.000,00 euro (art. 2 della Convenzione PIF), mentre il numero considerevole di casi di impunità potrebbe essere desunto dal capo di imputazione. Infine, i reati contestati corrisponderebbero alla nozione di frode tracciata dall’art. 2 della Convenzione PIF.

    Di conseguenza andrebbe applicata la regola tratta dalla sentenza Taricco, posto che i reati oggetto del giudizio sarebbero prescritti, in data successiva a tale pronuncia, in applicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen., mentre non lo sarebbero se si dovesse procedere senza applicare queste disposizioni.

  4. – Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente dubita prima di tutto della compatibilità della regola enunciata dalla sentenza Taricco con il principio di legalità in materia penale espresso dall’art. 25, secondo comma, Cost., che attinge al livello dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato e dei diritti inviolabili della persona, e opera quindi da controlimite rispetto al diritto dell’Unione.

    Il giudice a quo si riconosce nell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, e che sarebbe stato ripetutamente avallato pure da questa Corte, secondo cui la prescrizione è istituto di diritto penale sostanziale, anche con riferimento al regime degli atti interruttivi, posto che essa esprime una scelta sulle ragioni della punibilità, ovvero sulla cosiddetta meritevolezza della pena. Ne deriverebbe l’applicabilità delle garanzie proprie della legalità penale sostanziale.

    Rispetto a queste ultime la regola desumibile dalla sentenza Taricco sarebbe in contrasto per tutti gli aspetti in cui si scompone il principio di legalità.

    In primo luogo vi sarebbe un allungamento dei tempi della prescrizione anche in relazione a fatti commessi prima dell’8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza europea, in violazione del divieto di retroattività di norme penali in malam partem, tanto per i reati per i quali la prescrizione era già maturata, quanto per quelli per cui essa si è verificata successivamente (i soli rilevanti nel giudizio a quo).

    Questo fenomeno comporterebbe anche la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., perché «il cambiamento delle regole in corsa» discriminerebbe l’imputato che ha scelto di non accedere ai riti alternativi in considerazione del tempo di prescrizione del reato e che si troverebbe ora privato di quest’ultimo effetto senza poter più optare per il patteggiamento o il giudizio abbreviato.

    In secondo luogo non sarebbe osservata la riserva di legge in materia penale, basata sul «presupposto che soltanto il procedimento legislativo sia lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale». Sarebbe perciò solo la legge a poter definire la «dimensione della punibilità», e non la Corte di giustizia, «organo giurisdizionale privo di legittimazione politica, che non può esprimere scelte di criminalizzazione nell’ordinamento nazionale». Altrimenti, vi sarebbe una «irreversibile mutazione genetica della riserva di legge nella differente riserva di diritto; con il conseguente dissolvimento delle garanzie legate, storicamente e istituzionalmente, al monopolio legislativo del diritto penale».

    In terzo luogo verrebbe a mancare la tassatività della norma penale.

    Il rimettente non ritiene che i criteri impiegati per testare la rilevanza delle questioni possano risultare utili quando si tratti di valutarne la non manifesta infondatezza.

    Sotto questo aspetto resterebbero indeterminati, sia il novero dei reati soggetti alla regola enunciata dalla sentenza Taricco, non essendo chiaro se sia necessaria una condotta fraudolenta, sia la gravità della frode, perché il limite di 50.000,00 euro fissato dall’art. 2 della Convenzione PIF contrasta con il fatto che il legislatore italiano ha talora introdotto «soglie di rilevanza penale» superiori a tale limite, sia il numero considerevole di casi di impunità. Quest’ultimo, se riferito al funzionamento del sistema penale, esorbiterebbe dai poteri cognitivi e probatori del giudice, mentre, se riferito alle imputazioni del singolo processo, richiederebbe, con un concetto indeterminato, «una valutazione di natura politico-criminale, […] fisiologicamente riservata […] al legislatore».

    L’attribuzione al giudice comune di «un potere normativo riservato al legislatore» e basato su «una valutazione di natura politico-criminale, relativa all’efficacia general-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli interessi finanziari dell’U.E.», comporterebbe la lesione dell’art. 101, secondo comma, Cost.

    Il rimettente ritiene violato anche l’art. 27, terzo comma, Cost., perché il regime della...

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