Sentenza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2018

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione23 Maggio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 103

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 392 e 392, primo, secondo e terzo periodo, 394, 527 e 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione Veneto, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Siciliana, con ricorsi notificati il 17-22 febbraio, il 16 febbraio, il 17-22 febbraio, il 16-21 febbraio e il 20 febbraio 2017, depositati in cancelleria il 22, il 23, il 24, il 27 e il 28 febbraio 2017 e iscritti rispettivamente ai numeri da 18 a 25 del registro ricorsi 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Fabio Cintioli per la Regione Lombardia, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marina Valli per la Regione Siciliana, e gli avvocati dello Stato Gianni De Bellis e Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2017 e depositato il 22 febbraio 2017 (reg. ric. n. 18 del 2017), ha impugnato l’art. 1, commi 392 e 394, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per violazione dei seguenti parametri: art. 2, comma 1, lettera a); art. 3, comma 1, lettere f) e l); artt. 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta); artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, «in combinato disposto» con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); normativa di attuazione statutaria di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), «come integrata» dagli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza, di cui agli artt. 5, 120 e 3 Cost.

    1.1.– La ricorrente espone che le disposizioni impugnate stabiliscono il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e le modalità attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono al medesimo per le quote di loro spettanza, in vista del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

    Evidenzia che il comma 392 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede, in particolare, che «[p]er gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell’11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l’anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017».

    La ricorrente illustra, ancora, il contenuto del comma 394 del medesimo art. 1 della legge n. 232 del 2016, a tenore del quale «[c]on i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all’esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell’11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario».

    Ricorda che l’intesa dell’11 febbraio 2016 – menzionata da entrambe le disposizioni impugnate – è stata adottata in attuazione dell’art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e che tale intesa ha determinato il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale – con l’obbligo di concorrervi tanto per le Regioni ordinarie che per le Regioni speciali – in 113.063 milioni di euro per l’anno 2017 e in 114.998 milioni di euro per l’anno 2018. Evidenzia, tuttavia, che la menzionata intesa «ovviamente non ha coinvolto, né poteva, la Regione Valle d’Aosta», rispetto alla quale la relativa quota di concorso avrebbe dovuto concordarsi (ai sensi del medesimo art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015) con «apposita e separata intesa bilaterale».

    1.2.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sottolinea che il comma 392 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 impone una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, fissando l’ammontare del finanziamento statale per gli anni dal 2017 al 2019 e prevedendo, al contempo, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurino gli effetti finanziari così determinati, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per l’ipotesi in cui, tuttavia, non si addivenisse alla stipula degli accordi entro il suddetto termine, la ricorrente ricorda che il successivo comma 394 del medesimo art. 1 «prevede – o sembra prevedere, data la sua confusoria formulazione – che sia il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, ad attuare con proprio decreto quanto previsto dall’intesa dell’11 febbraio 2016», al fine di garantire comunque il conseguimento dell’obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

    La lesione degli evocati parametri costituzionali e statutari, ad opera delle disposizioni impugnate, viene individuata, dunque, nell’imposizione alla Regione autonoma ricorrente, «se del caso, anche in maniera unilaterale», di un concorso alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

    1.3.– Ricorda la ricorrente, a tale proposito, che: lo statuto di autonomia le attribuisce «potestà legislativa piena» in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione» (art. 2, comma 1, lettera a), e «quella d’integrazione e attuazione» in materia di «finanze regionali e comunali», nonché in materia di «igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lettere f e l); nei medesimi ambiti materiali, alla Regione spetta l’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative (art. 4 dello statuto di autonomia); alla Regione spetta, oltre al gettito delle entrate proprie, una quota dei tributi erariali, attribuita dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle (art. 12 dello statuto di autonomia); in attuazione delle previsioni statutarie, la legge n. 724 del 1994, agli artt. 34 e 36, ha previsto espressamente che la Valle d’Aosta provveda al finanziamento del proprio servizio sanitario autonomamente, cioè senza oneri a carico del bilancio statale.

    Alla luce del descritto quadro normativo, dunque, la ricorrente ritiene che il legislatore statale non abbia alcun titolo per imporle di partecipare «alla manovra finanziaria delineata dall’art. 1, commi 392 e 394», della legge n. 232 del 2016.

    La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, infatti, assicura il finanziamento del Servizio sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio bilancio, sicché eventuali economie di spesa potrebbero essere destinate solo ad interventi relativi al settore sanitario regionale, con conseguente illegittimità del «loro storno a favore del Servizio sanitario nazionale».

    A sostegno di tale conclusione viene richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 125 del 2015, n. 187 e n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009), che dimostrerebbe come l’intervento statale previsto dalle disposizioni impugnate, oltre a violare i parametri statutari ricordati, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., «in combinato disposto» con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto costituirebbe un esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica «del tutto destituito di fondamento competenziale – per il soggetto cui è rivolto e l’oggetto disciplinato – e lesivo dell’autonomia finanziaria dell’odierna ricorrente».

    1.4.– Sarebbero, ancora, violati gli artt. 48-bis e 50 dello statuto di autonomia, unitamente, ancora, alle «norme di...

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