Ordinanza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 11 Maggio 2018

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione11 Maggio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 97

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato l’11 − 16 novembre 2016, depositato in cancelleria il 21 novembre 2016, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 1 del 2017.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 novembre 2016, la Regione Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1, lettera a), e 2, e 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), deducendo le seguenti censure:

− con riferimento alla prima disposizione, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), e quarto comma, e dell’art. 118 della Costituzione, poiché la previsione dell’obbligo in capo a tutte le amministrazioni di accettare i pagamenti elettronici (per i micro-pagamenti anche mediante l’uso del credito telefonico) attraverso una piattaforma informatica comune, trascenderebbe l’ambito della competenza statale del coordinamento informativo e vincolerebbe le Regioni «ad una specifica modalità di ricezione dei pagamenti […] con ciò ledendone l’autonomia gestoria in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione»;

− in relazione all’art. 13, commi 1, lettera a), e 2, la...

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