Ordinanza nº 95 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 2018
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 04 Maggio 2018 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 95
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Franco MODUGNO ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017, depositato in cancelleria l’11 aprile 2017, iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Udito nella camera di consiglio dell’11 aprile 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017 e depositato l’11 aprile 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
che il ricorrente evidenzia, in particolare, che le disposizioni impugnate – nel disciplinare la fase liquidatoria dei soppressi Consorzi di bonifica – prevedono che il nuovo ente subentri nella titolarità dei beni e delle attività dei consorzi soppressi, ma non nei relativi rapporti passivi; inoltre, esse impongono ai creditori, al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, di rimettere almeno il cinquanta per cento degli stessi e di rinunciare agli interessi;
che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni violano l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché non sarebbero rispettati i principi dettati dal codice civile in ordine alla liquidazione dei consorzi, ed in particolare il principio della destinazione del fondo consortile alla soddisfazione dei creditori;
che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;
che...
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