Ordinanza nº 95 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 2018

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione04 Maggio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 95

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017, depositato in cancelleria l’11 aprile 2017, iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella camera di consiglio dell’11 aprile 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 5 aprile 2017, ricevuto il 7 aprile 2017 e depositato l’11 aprile 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge della Regione Puglia 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che il ricorrente evidenzia, in particolare, che le disposizioni impugnate – nel disciplinare la fase liquidatoria dei soppressi Consorzi di bonifica – prevedono che il nuovo ente subentri nella titolarità dei beni e delle attività dei consorzi soppressi, ma non nei relativi rapporti passivi; inoltre, esse impongono ai creditori, al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, di rimettere almeno il cinquanta per cento degli stessi e di rinunciare agli interessi;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni violano l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché non sarebbero rispettati i principi dettati dal codice civile in ordine alla liquidazione dei consorzi, ed in particolare il principio della destinazione del fondo consortile alla soddisfazione dei creditori;

che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;

che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT