Sentenza nº 84 da Constitutional Court (Italy), 20 Aprile 2018

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione20 Aprile 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 84

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria DE PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dalla Regione Lombardia, con ricorso notificato il 20 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2017 e iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Fabio Cintioli per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 20 febbraio 2017, depositato il 27 febbraio 2017 e iscritto al n. 23 del reg. ric. 2017, la Regione Lombardia promuove, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale − per violazione dell’art. 119, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione − della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non dispone, pur essendo la sede naturale per provvedervi, alcuna riassegnazione alle Regioni e agli enti locali subentrati nell’esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali delle risorse sottratte a Province e Città metropolitane per effetto dell’art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)».

    In subordine, chiede che la Corte, «rilevata la mancanza nella legge n. 232 del 2016 di qualsiasi disposizione circa la riassegnazione alle Regioni ed agli Enti Locali delle risorse in esame, indirizzi al legislatore quantomeno l’invito e/o il monito a volervi provvedere al più presto, ammonendolo che, in caso contrario, la richiamata legge 232 del 2016 incorrerebbe in illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 119, commi 1, 2 e 3, Cost.».

  2. − La Regione Lombardia − dopo aver rammentato che l’affermazione della legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014, contenuta nella sentenza n. 205 del 2016, era basata sul presupposto che le risorse versate dalle Province e dalle Città metropolitane in favore dello Stato venissero destinate ad una successiva riassegnazione agli enti subentranti nell’esercizio delle stesse funzioni non fondamentali − sottolinea che il legislatore statale, approvando la legge di bilancio impugnata senza prevedere alcuna riassegnazione, avrebbe prodotto proprio quella violazione dell’evocato parametro costituzionale che la Corte aveva escluso solo sulla base del presupposto che il legislatore statale ottemperasse al predetto vincolo.

    La ricorrente sottolinea, peraltro, che la legge censurata costituirebbe la sedes materiae naturale per disporre la riassegnazione delle risorse, considerato che, ai sensi dell’art. 81 Cost., la legge di bilancio è lo strumento della manovra di finanza pubblica con il quale lo Stato provvede alla ripartizione dei mezzi finanziari tra i vari rami dell’amministrazione, in relazione ai fini che si intendono conseguire. Sicché − sottolinea sempre la Regione − è proprio con essa che lo Stato avrebbe dovuto adeguarsi al dictum risultante dalla citata sentenza.

  3. − Con memoria depositata il 31 marzo 2017, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

    3.1.− Viene preliminarmente osservato che la contestazione relativa ad un preteso omesso intervento da parte dello Stato mediante la legge di bilancio non rientrerebbe...

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