Sentenza nº 68 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2018

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione05 Aprile 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 68

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPEETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 7, comma 1, lettere b), d), g), m) e n); 8 (recte: comma 1, lettera b, e comma 3), 9, comma 4; 10, comma 1; 11, comma 1, lettera d); 13 (recte: commi 1, 4 e 5); 15, commi 1 e 5; 16, commi 4 e 5; 17; 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 19; 21; 28, comma 10; 32, comma 4; 49, comma 2, lettera a); 54, comma 4; 56, commi 3 e 14; 51, comma 6; 59, comma 3; 64, comma 1; 79, comma 3; 95, comma 4; 118, commi 1, lettere e) e i), 2, lettere e) e h), e 3, lettera e); 124; 140, commi 11 e 12; 141, comma 2; 142, comma 1; 147; 155; 151, commi 2 e 4; 154, commi 1 e 3; 206, comma 1; 215, commi 5 e 12; 243, comma 1; 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201 (recte: commi 3 e 4), 202 (recte: comma 1) e 208; 258; 264, commi 13, 14 e 16, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 marzo-2 aprile 2015, depositato in cancelleria il 2 aprile 2015 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Paola Manuali per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 30 marzo 2015 e depositato il successivo 2 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 3; dell’art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n); dell’art. 8 (recte: comma 1, lettera b), e comma 3); dell’art. 9, comma 4; dell’art. 10, comma 1; dell’art. 11, comma 1, lettera d); dell’art. 13 (recte: commi 1, 4 e 5); dell’art. 15, commi 1 e 5; dell’art. 16, commi 4 e 5; dell’art. 17; dell’art. 19; dell’art. 21; dell’art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; dell’art. 28, comma 10; dell’art. 56, comma 3; dell’art. 32, comma 4; dell’art. 49, comma 2, lettera a); dell’art. 51, comma 6; dell’art. 79, comma 3; dell’art. 56, comma 14; dell’art. 54, comma 4; dell’art. 59, comma 3; dell’art. 64, comma 1; dell’art. 95, comma 4; dell’art. 118, comma 1, lettere e) ed i), comma 2, lettere e) ed h), e comma 3, lettera e); dell’art. 124; dell’art. 140, commi 11 e 12; dell’art. 141, comma 2; dell’art. 142, comma 1; dell’art. 147; dell’art. 155; dell’art. 151, commi 2 e 4; dell’art. 154, commi 1 e 3; dell’art. 206, comma 1; dell’art. 215, commi 5 e 12; dell’art. 243, comma 1; dell’art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201 (recte: commi 3 e 4), 202 (recte: comma 1) e 208; dell’art. 258; e dell’art. 264, commi 13, 14 e 16, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), in riferimento agli artt. 3, 9, 42, 97, 117, primo comma, secondo comma, lettere e), l), m), p) ed s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 12 della direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e all’art. 13 della direttiva 4 luglio 2012, n. 2012/18/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio).

  2. – Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito dell’entrata in vigore della legge della Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico governo del territorio e materie correlate), con cui la Regione ha apportato modifiche alla legge regionale n. 1 del 2015, sulla base di delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 18 dicembre 2017, ha rinunciato parzialmente al ricorso n. 46 del 2015, con esclusivo riferimento alle censure promosse nei confronti delle seguenti disposizioni: art. 1, commi 2 e 3; art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n); art. 8 (recte: comma 1, lettera b), e comma 3; art. 9, comma 4, art. 10 (recte: comma 1); art. 11 (recte: comma 1, lettera d); art. 15 (recte: commi 1 e 5); art. 18, comma 4; art. 32, comma 4; art. 49, comma 2, lettera a); art. 51, comma 6; art. 54 (recte: comma 4); art. 79, comma 3; art. 64, comma 1; art. 95, comma 4; art. 118, comma 1, lettera i), comma 2, lettera e), e comma 3, lettera e); art. 124; art. 140, commi 11 e 12; art. 141, comma 2; art. 142, comma 1; art. 151, commi 2 e 4; art. 154, commi 1 e 3; art. 215, commi 5 e 12; e art. 243, comma 1.

    Nella medesima delibera, il Consiglio dei ministri ha, inoltre, dichiarato la permanenza dei motivi di impugnativa di cui alla precedente delibera di promovimento del ricorso del 27 marzo 2015, con esclusivo riferimento agli articoli: 13 (recte: commi 1, 4 e 5), 16 (recte: commi 4 e 5), 17, 19, 28 (recte: comma 10), 56 (recte: comma 14), 59 (recte: comma 3), 118, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera h), 147, 155, 206 (recte: comma 1), 250 (recte: comma 1, lettere a, b e c, in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4, 202, comma 1, e 208), 258 e 264 (recte: commi 13, 14 e 16) della legge regionale n. 1 del 2015.

  3. – Con riguardo alle disposizioni non oggetto della suddetta rinuncia, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto le censure che si indicano di seguito.

  4. – L’art. 13, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015 è impugnato nella parte in cui limita la pianificazione paesaggistica congiunta con il Ministero «ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del D. Lgs. 42/2004» per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. Tale scelta legislativa, ancorché formalmente legittima, dato che l’art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) impone solo per i beni vincolati la pianificazione congiunta, si porrebbe in contrasto con le migliori pratiche amministrative finora seguite da alcune Regioni, che hanno esteso la cosiddetta copianificazione all’intero territorio regionale, peraltro in maggiore coerenza con i dettami della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata e resa esecutiva con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (in specie con l’art. 2). Secondo il ricorrente, inoltre, la limitazione della copianificazione alle sole aree territoriali coperte da vincolo indebolirebbe la visione strategica del piano paesaggistico regionale (PPR) e renderebbe tale strumento condizionato dalle scelte strategiche, orientate prevalentemente allo sviluppo, contenute nel piano strategico territoriale (PST), inerente all’intero territorio regionale, con invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente ed in contrasto con il principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di pianificazione, stabilito dal legislatore statale, e con i valori paesaggistici costituzionalmente protetti.

  5. – I commi 4 e 5 del medesimo art. 13 sono impugnati nella parte in cui, nel disciplinare il procedimento di approvazione regionale del PPR, stabiliscono che l’accordo con il Ministero deve avere ad oggetto il piano paesaggistico adottato dalla Giunta regionale (comma 4), e che il Consiglio regionale «decide in merito alle proposte ed osservazioni ed approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004» (comma 5), senza prevedere alcun momento di confronto successivo con il Ministero atto a verificare che il piano approvato dal Consiglio regionale corrisponda o si discosti rispetto a quello adottato dalla Giunta e portato in sede di accordo con il Ministero sulla base del solo parere preliminare del Consiglio. Tali previsioni violerebbero l’art. 9, secondo comma, e l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto non assicurerebbero la necessaria compartecipazione paritetica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all’approvazione sostanziale dei contenuti del nuovo piano paesaggistico, vanificando il principio dell’elaborazione congiunta, in contrasto con l’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004. Secondo il ricorrente, la descritta sequenza procedimentale, nel consentire unilaterali modifiche del piano da parte del Consiglio regionale, senza prevedere successive verifiche, comporterebbe la possibilità di trasformare nei fatti quella che dovrebbe essere una manifestazione di discrezionalità tecnica in una manifestazione (unilaterale) di volontà politica consiliare, con ciò tradendo il significato di tutela di cui all’art. 9 Cost., significato che sarebbe di discrezionalità tecnica e di limite alla scelta politica.

  6. ‒ Gli artt. 16, commi 4 e 5, 17, 19 e 21 della medesima legge reg. Umbria n. 1 del 2015, sono censurati nella parte in cui disciplinano il contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e i rapporti di questo strumento urbanistico con il piano regolatore generale (PRG), per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma, Cost. In particolare, il ricorrente sostiene che essi riducano drasticamente il contenuto del PTCP, sottraendo alla Provincia il compito di...

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