Ordinanza nº 63 da Constitutional Court (Italy), 27 Marzo 2018
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 27 Marzo 2018 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 63
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia nel procedimento vertente tra Pier Michele Cellini e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 5 gennaio 2018, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti l’atto di costituzione per Pier Michele Cellini, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato Mario Bertolissi per Pier Michele Cellini e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento ex art. 702-bis del codice di procedura civile – promosso da un cittadino italiano residente all’estero, il quale, previa sospensione dei provvedimenti di avvio delle operazioni referendarie (indette per il successivo dicembre 2016), chiedeva, nel merito, dichiararsi che, «tramite il c.d. “voto per corrispondenza”, il [suo] diritto di voto […] non può essere stato esercitato (nel passato) e non potrà nemmeno essere esercitato (anche nell’immediato futuro) in modo libero e diretto, con pieno e completo rispetto delle garanzie di segretezza e personalità […]» e, a tal fine, chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina del voto all’estero – l’adito giudice monocratico del Tribunale ordinario di Venezia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero), nella parte, appunto, in cui disciplinano le modalità di esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini...
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