Sentenza nº 44 da Constitutional Court (Italy), 02 Marzo 2018

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione02 Marzo 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 44

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26-29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l’8 marzo 2016 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ‒ Con ricorso notificato il 26-29 febbraio 2016 e depositato l’8 marzo 2016, la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», in riferimento agli artt. 3; 5; 97; 117, terzo e quarto comma; 118; 119 e 120 della Costituzione e per violazione del principio di leale collaborazione.

    La disposizione impugnata attribuisce alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario un contributo per l’esercizio delle funzioni in tema di viabilità ed edilizia scolastica fissato in un ammontare complessivo e determinato distintamente per ogni anno a partire dal 2016, demandando il riparto del contributo, in favore di ciascuna Provincia e Città metropolitana, ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

    La Regione ricorrente lamenta che il riparto del contributo prescinde in modo del tutto irragionevole dalle competenze regionali in materia di programmazione e coordinamento dell’edilizia scolastica, «che sole potrebbero permettere una gestione dei fondi organica e funzionale alle effettive e complessive esigenze dell’intero territorio regionale» e deduce quindi che la disposizione impugnata si pone in contrasto con gli artt. 5 e 120 Cost., per violazione del principio di leale collaborazione, e con gli artt. 3; 97; 117, terzo e quarto comma; 118 e 119 Cost., in quanto, prevedendo che sia solo sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, anziché stabilire l’intesa in sede di Conferenza unificata, prescinde dal coinvolgimento delle Regioni, mentre, stante l’indubbio intreccio di competenze concorrenti (governo del territorio, istruzione, protezione civile), soltanto la previsione di un’intesa nell’ambito della Conferenza unificata renderebbe legittimo un contributo a destinazione vincolata, in virtù del processo di concertazione e condivisione.

    Inoltre – lamenta ulteriormente la Regione ricorrente − la disposizione censurata stabilisce un vincolo di destinazione del contributo suddetto volto a finanziare «il normale esercizio delle funzioni» e si rivolge indistintamente a tutte le Province e Città metropolitane, configurando così un intervento aggiuntivo o speciale, al di fuori dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione al quale a maggior ragione sarebbe stata necessaria l’intesa.

  2. ‒ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel presente giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata ed affermando che le regole e le modalità volte alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e alla riduzione delle spese territoriali costituiscono piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica, di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. e che non sono previste norme di dettaglio, lesive dell’autonomia di cui godono le Regioni.

  3. ‒ Con memoria depositata in data 18 aprile 2017, in vista dell’udienza fissata originariamente per il 10 maggio 2017, la Regione Veneto ha ribadito le precedenti argomentazioni a sostegno della illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

    Con ulteriore memoria depositata in data 16 gennaio 2018, la Regione ha sostenuto in particolare che nessun rilievo assume l’intervenuto mutamento del quadro normativo: a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, la disposizione censurata è stata modificata solo nell’ammontare del contributo, con la conseguenza che tale modifica non ha inciso sulle censure sviluppate nel ricorso, non avendo eliminato la lesione dell’autonomia regionale.

  4. ‒ Anche l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 18 aprile 2017, una prima memoria, ribadendo le precedenti conclusioni in punto di non fondatezza della questione.

    In particolare l’Avvocatura ha posto in...

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