Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 2018

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione01 Marzo 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 6, e 21 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-15 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2017 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato l’11 febbraio 2017 e depositato il successivo 15 febbraio 2017, (reg. ric. n. 14 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, e dell’art. 21 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18, recante «Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale», in riferimento agli artt. 4 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e agli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l) e lettera o), della Costituzione.

  2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato l’art. 12 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, che, nel disciplinare il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti in ruolo, ha previsto una clausola risolutiva automatica dei contratti, in caso di dichiarazione di dissesto dell’amministrazione che ha conferito l’incarico ovvero di situazione “strutturalmente deficitaria”.

    A parere dell’Avvocatura generale dello Stato, vertendosi in materia di rapporto di pubblico impiego, la previsione dell’automaticità della risoluzione del contratto ad opera della legge regionale contrasterebbe con l’art. 4, primo comma, dello statuto regionale, approvato con legge cost. n. 1 del 1963, e con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    In particolare, la difesa statale ha rappresentato che l’art. 4 dello statuto speciale attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale addetto, prevedendo però che venga esercitata in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale, di cui costituirebbero espressione la disciplina del pubblico impiego prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, e l’art. 2119 del codice civile.

    In particolare, il d.lgs. n. 165 del 2001 prevede, all’art. 19, comma 1-ter, che la revoca degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego può essere disposta solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o di inosservanza di direttive; mentre l’art. 2119 cod. civ. prevede che le difficoltà economiche del datore di lavoro non possono integrare un motivo di recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro; le suddette norme, quindi, sarebbero incompatibili con una clausola risolutiva automatica che, invece, opera sulla base di circostanze finanziarie non imputabili al dipendente.

    La violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invece, verrebbe in rilievo poiché il rapporto di lavoro contrattualizzato del dipendente pubblico, anche regionale, rientrerebbe nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva del legislatore nazionale, la cui disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

  3. – Con il medesimo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato l’art. 21 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, che, per favorire il ricambio generazionale e l’inserimento lavorativo dei giovani, ha previsto una riduzione, da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 70 per cento, dell’orario di lavoro a tempo pieno negli ultimi tre anni di servizio per il personale che è in procinto di essere collocato a riposo; la riduzione può essere concessa su domanda del dipendente e, in ogni caso, l’amministrazione provvede, per questo personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno. I risparmi di spesa vengono impiegati per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo parziale.

    La materia della previdenza sociale, prosegue...

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