Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 2018

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione01 Marzo 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 39

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 124, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, nel procedimento instaurato da D. R. e L. G. nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Ministero della difesa, con ordinanza del 19 agosto 2016, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di D. R. e L. G. e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Alessandra Polonio per D. R. e L. G., l’avvocato Antonino Sgroi per l’INPS e l’avvocato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 19 agosto 2016, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2016, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

    1.1.– Il giudice rimettente espone di dover decidere sul ricorso di D. R. e L. G., dipendenti dell’Aeronautica militare in pensione, che hanno chiesto, con riguardo alla posizione assicurativa costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di beneficiare della maggiorazione di un terzo prevista dall’art. 20 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il periodo di servizio di volo prestato alle dipendenze dell’Aeronautica militare.

    Per effetto dell’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicabile ratione temporis e ora abrogato dall’art. 12-undecies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, i ricorrenti risultano titolari di una posizione assicurativa presso l’INPS, costituita a favore di chi sia cessato dal servizio «senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio» e commisurata al periodo di servizio prestato.

    1.2.– Il giudice a quo ha disatteso le eccezioni formulate dall’INPS in linea preliminare.

    Non sarebbe fondata l’eccezione di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. Il diniego di applicare la maggiorazione per un determinato periodo di servizio renderebbe attuale, anche a prescindere dal pensionamento, l’interesse a ottenere una corretta informazione sulla consistenza del credito contributivo.

    Non sarebbe fondata neppure «l’eccezione di inammissibilità delle domande attoree, basata sulla previsione di cui alla lettera b dell’art. 71 del R.D. n° 1038/1933», che non ammetteva la proposizione di «domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa». Sarebbero state prodotte in causa le istanze presentate dai ricorrenti all’INPS e poi inoltrate all’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e al Ministero della difesa.

    Il rimettente evidenzia che il ricorso è stato proposto in riassunzione, in séguito alla sentenza della Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, 22 luglio 2014, n. 996, che ha affermato la giurisdizione del giudice contabile, negata dal giudice di primo grado a favore del giudice ordinario. La riforma della sentenza che ha declinato la giurisdizione avrebbe travolto anche la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa, pronunciata dal giudice di primo grado, e la declaratoria del difetto di giurisdizione avrebbe priorità logica rispetto al profilo della legittimazione passiva, «di cui ha senso disquisire soltanto allorché una domanda sia stata proposta dinanzi al giudice munito di giurisdizione».

    Nel merito, il rimettente osserva che le sezioni riunite della Corte dei conti, nelle sentenze n. 8 del 27 maggio 2011 e n. 11 del 21 giugno 2011, hanno chiarito che per servizio prestato si deve intendere il servizio effettivo. Ne consegue che la maggiorazione per il periodo di servizio di volo spetterebbe ai soli militari che cessino dal servizio «avendo maturato il diritto alla pensione» e sarebbe esclusa per i ricorrenti nel giudizio principale, che non avevano ancora conseguito il diritto alla pensione al momento della cessazione dal servizio.

    Sulla scorta di tali premesse, il giudice a quo ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, sul presupposto che l’interpretazione accreditata dal diritto vivente conduca al rigetto del ricorso.

    1.3.– Il rimettente assume che la disciplina in esame si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost.

    La disposizione censurata, nell’escludere la maggiorazione del servizio di volo a danno dei militari che cessino dal servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione, comporterebbe «un’ingiustificata penalizzazione retroattiva», sprovvista di ogni ragione apprezzabile.

    Il giudice a quo muove dal presupposto che il servizio di volo, valutato nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS, sia «oggettivamente identico», a prescindere dal fatto che il militare maturi o meno il diritto alla pensione al momento della cessazione dal servizio. Sarebbe irragionevole, pertanto, una riqualificazione del medesimo servizio «alla luce di una circostanza successiva allo svolgimento del servizio di volo stesso».

    La disparità di trattamento non si potrebbe giustificare come «un premio all’ulteriore permanenza in servizio del militare» o come un mutamento legato al passaggio dei militari dal regime pensionistico pubblico a quello privato.

    In ragione di «un analogo contrasto con l’art. 3 della Costituzione», sarebbe stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con riguardo alla previsione del quinto comma (si richiama la sentenza n. 113 del 2001).

  2. – Con atto depositato il 9 gennaio 2017, si sono costituiti nel giudizio incidentale D. R. e L. G., chiedendo di accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti.

    A dire dei ricorrenti nel giudizio principale il beneficio dell’aumento figurativo, concesso a chi presti un servizio gravoso e usurante, «entra a far parte stabilmente dello status previdenziale del lavoratore, quali che siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare» e spetta per il solo fatto di aver prestato un determinato servizio.

    L’identificazione del servizio prestato con il servizio effettivo...

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