Sentenza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 23 Febbraio 2018

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione23 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 36

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 23 dicembre 2016 - 10 gennaio 2017, depositato in cancelleria il 30 dicembre 2016 e iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2016.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Veneto, con ricorso spedito per la notificazione il 23 dicembre 2016, depositato il successivo 30 dicembre 2016 e iscritto al n. 8 del reg. confl. enti del 2016, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all’art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che ha definito le modalità di esercizio del potere sostitutivo, nei casi di inerzia regionale e locale, «in assenza di adeguati meccanismi di raccordo con la Regione interessata», nell’ambito di un regolamento di delegificazione volto alla semplificazione e all’accelerazione di determinati procedimenti amministrativi.

    Secondo la ricorrente, l’impugnato regolamento sarebbe lesivo degli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, in relazione alle materie «governo del territorio», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», «turismo» e «commercio», 118 e 119, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione.

    1.1.– La ricorrente premette che l’art. 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), rubricato «Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi», prevede che, con regolamento da emanare «ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi […]».

    1.2.– La Regione afferma che, in attuazione di tale disposizione, è stato adottato il richiamato d.P.R. n. 194 del 2016, il quale contiene norme per la semplificazione e l’accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti «rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l’avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione».

    Tali procedimenti, prosegue la Regione Veneto, sono individuati tra quelli aventi ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l’avvio delle attività. Sarebbero altresì compresi i procedimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché quelli relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

    La ricorrente richiama l’iter, previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 194 del 2016, che conduce alla definizione degli interventi strategici da sottoporre a regime acceleratorio per la conclusione dei relativi procedimenti. Detto iter trae origine dall’iniziativa degli enti territoriali interessati o della Presidenza del Consiglio dei ministri e culmina in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sulla base dei criteri di selezione definiti in sede di Conferenza unificata e in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati, individua gli specifici progetti e le concrete modalità di accelerazione dei relativi procedimenti autorizzatori, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate che partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri.

    La Regione ricorda che, quanto al regime acceleratorio, possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l’avvio dell’attività. Tale riduzione è consentita, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, «in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e può essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti, ovvero rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell’intervento, anche successivi all’eventuale svolgimento della conferenza di servizi» (art. 3 del d.P.R. n. 194 del 2016).

    A questa concentrazione temporale è collegata la previsione di un potere sostitutivo, previsto dagli artt. 4 e 5 del richiamato d.P.R., in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, nell’ipotesi cioè di mancato completamento dell’intervento in precedenza individuato.

    A tale riguardo, l’art. 4 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza ad adottare gli atti necessari alla conclusione del procedimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di delegare l’esercizio del potere amministrativo «a un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente previsto».

    Il successivo art. 5 disciplina, invece, l’esercizio dei poteri sostitutivi nel caso in cui siano coinvolte «competenze delle regioni e degli enti locali». La disposizione statuisce al comma 1, che: «Nei casi in cui l’intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all’esercizio del potere sostitutivo il presidente della regione o il sindaco».

    Al comma 2, la disposizione specifica che: «Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l’intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  2. – Secondo la ricorrente, l’art. 5, comma 1, che si riferirebbe a procedimenti afferenti a competenze delle Regioni e degli enti locali, prevede un parametro «geografico» ove realizzare l’intervento, in assenza «di un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera». In tal caso, prosegue la Regione, il potere sostitutivo è attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, con «mera facoltà di delega» al...

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