Ordinanza nº 37 da Constitutional Court (Italy), 23 Febbraio 2018

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione23 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 37

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), come aggiunto dall’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2010, n. 127, promossi dal Tribunale ordinario di Grosseto, con due ordinanze del 3 giugno 2016, rispettivamente iscritte ai numeri 271 e 272 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione della Danone spa, della Logitrans srl e della Boncioli srl, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Nicola Scopsi e Felice Laudadio per la Danone spa, Andrea De Cesaris per la Logitrans srl e la Boncioli srl e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Grosseto, con due distinte ordinanze di analogo tenore, emesse in altrettanti giudizi, rispettivamente iscritte ai numeri 271 e 272 del registro ordinanze 2016, ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore);

che, espone il rimettente, nei giudizi a quibus la società Danone spa «ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 7 ter» del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunto dall’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), a sua volta inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2010, n. 127;

che, secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale «è sicuramente rilevante ai fini della decisione delle cause riunite, in quanto il diritto di credito azionato con i decreti ingiuntivi opposti dalla società convenuta opposta si fonda sulla disposizione sopracitata»;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012, nonché con l’ordinanza n. 34 del 2013, ha chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, sicché l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determinerebbe un vizio della legge di conversione in parte qua;

che, per il rimettente, dalla giurisprudenza costituzionale si trarrebbe la conclusione che le norme aggiunte in sede di conversione, ove siano «del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessità e urgenza proprie del decreto»...

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