Sentenza nº 34 da Constitutional Court (Italy), 21 Febbraio 2018

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione21 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 34

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento penale a carico di G. D.M., con ordinanza dell’11 marzo 2016, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione di G. D.M., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l’avvocato Edgardo Ionata per G. D.M. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’11 marzo 2016, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale».

    Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di sette persone, alle quali è contestata la violazione degli artt. 223, primo comma – in relazione all’art. 216, primo comma, numero 1), e secondo comma – e 219, commi primo e secondo, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), per aver posto in essere, in concorso tra loro, mediante la costituzione di un trust cosiddetto liquidatorio, una complessa operazione di sottrazione di beni di una società, poi fallita, ai creditori di quest’ultima. Tra gli imputati figura anche il notaio rogante gli atti collegati all’operazione.

    Il rimettente riferisce, altresì, che nel corso dell’udienza preliminare, dopo la costituzione di parte civile del fallimento, il pubblico ministero ha contestato in via suppletiva a tutti gli imputati anche il reato, «di natura colposa», di cui agli artt. 217, primo comma, numeri 3) e 4), e 219, secondo comma, numero 1), del citato r.d. n. 267 del 1942.

    A seguito della nuova contestazione, il notaio coimputato ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio, quale responsabile civile, la propria compagnia di assicurazione. Rilevato che si tratta di una assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale obbligatoria per legge, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera c) [recte: e)], del decreto legislativo [recte: decreto-legge] 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, il notaio ha contestualmente eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente ad esso imputato la predetta chiamata in giudizio, allo stesso modo di quanto avviene – in forza della sentenza n. 112 del 1998 della Corte costituzionale – per l’imputato chiamato a rispondere del danno provocato dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

    Ad avviso del giudice rimettente, le questioni sarebbero rilevanti. Risulterebbe, infatti, provato il rapporto assicurativo tra il notaio coimputato e la compagnia di cui è chiesta la citazione, in virtù della polizza stipulata dal Consiglio nazionale del notariato in adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, stabilito dagli artt. 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182 (Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246). La richiesta di citazione dell’assicuratore non potrebbe peraltro essere accolta, posto che l’art. 83 cod. proc. pen. non comprende l’imputato tra i soggetti legittimati a chiedere la chiamata in...

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