Ordinanza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 2018

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione16 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 31

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 21 maggio 2015, n. 362, e della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, promosso dal Consiglio superiore della Magistratura, con ricorso notificato il 2-6 settembre 2016, depositato in cancelleria il 29 settembre 2016 e iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di merito.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che con ricorso depositato il 10 marzo 2016 il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte dei conti, «in relazione alla illegittima pretesa di assoggettare alla resa del conto […] l’Organo di autogoverno della Magistratura», ai sensi dell’art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);

che, secondo quanto riferisce il ricorrente, il Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la nota 21 maggio 2015, n. 362, invitava formalmente il CSM «a comunicare i nominativi e le funzioni specifiche di coloro i quali dovessero essere qualificati agenti contabili operanti nel proprio ambito e a presentare i conti a partire dall’anno 2010, essendo risultato che l’ultimo conto giudiziale era stato presentato nel 1999», al fine di aggiornare l’anagrafe dei soggetti titolari di gestioni di denaro, beni o valori assoggettabili alla resa del relativo conto;

che il Comitato di presidenza del CSM rispondeva (tramite nota del 31 luglio 2015 del Segretario generale del CSM) che il CSM «non rientrava nel novero degli enti sottoposti ai doveri di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti secondo la disciplina degli artt. 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214»; ciò «per via del particolare regime di autonomia...

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