Ordinanza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 2018

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione16 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 30

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - A.R.P.A), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra G. M. e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 15 luglio 2016, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione di G. M., nonché l’atto di intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Luciana Criaco per G. M. e Ettore Volpe per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 luglio 2016, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2016, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - A.R.P.A.);

che il giudice a quo riferisce che G. M., direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ha impugnato il provvedimento di revoca del proprio incarico disposto, senza motivazione, dal commissario straordinario dell’ARPA, nominato dalla Giunta regionale e subentrato nelle funzioni del precedente direttore generale;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata, stabilendo che il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo dell’ARPA cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, istituisce un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle funzioni dirigenziali, lesivo, come tale, del principio di buona amministrazione di cui all’art...

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