Sentenza nº 29 da Constitutional Court (Italy), 14 Febbraio 2018

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione14 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 29

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1 e 10, e 6-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 30 gennaio-3 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2017 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Toscana, giusta delibera della Giunta regionale n. 38 del 24 gennaio 2017, con ricorso notificato il 30 gennaio-3 febbraio 2017, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 9 febbraio, ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 10, e l’art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 (per disparità di trattamento, illogicità e irrazionalità), della Costituzione.

  2. − L’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, al comma 1, prevede: «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

    1. delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

    2. di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».

    L’articolo, al comma 10, prevede alcune esclusioni.

  3. − L’art. 6-ter dello stesso decreto-legge, stabilisce al comma 1: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire […] con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale».

  4. − La ricorrente prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, nella parte in cui consente, relativamente a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, senza distinzione tra tributi statali e tributi regionali, di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, e dell’art. 6, comma 10, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dalla definizione agevolata di cui al comma 1, dei carichi affidati agli agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale, in violazione degli art. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.

    4.1.− La Regione Toscana afferma di avvalersi di Equitalia per la riscossione coattiva dei tributi di propria spettanza, e che perciò la disposizione impugnata, laddove prevede obbligatoriamente, anche per i tributi di competenza regionale, la definizione agevolata, senza escludere le entrate tributarie regionali, è lesiva delle sue competenze in quanto contrasta con l’autonomia tributaria costituzionalmente riconosciuta dall’art. 119 Cost., nonché determina un’incisiva riduzione dell’incasso tributario della Regione Toscana.

    Osserva la Regione che l’attuale testo dell’art. 119 Cost. ha affermato il passaggio da un sistema accentrato di finanza derivata ad un sistema fondato sull’autonomia di entrata e di spesa in cui, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, che hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

    Per l’attuazione dell’art. 119 Cost. è stata emanata la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il cui art. 7 definisce quali tributi delle Regioni:

    1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni;

    2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

    3) i tributi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Ordinanza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 2019
    • Italia
    • March 1, 2019
    ...censure formulate avverso gli artt. 6 e 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, ritenute infondate da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 2018; che, in data 18 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni e sott......
  • n. 32 ORDINANZA 8 gennaio - 1 marzo 2019 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 06 Marzo 2019
    • March 1, 2019
    ...censure formulate avverso gli artt. 6 e 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, ritenute infondate da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 2018; che, in data 18 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni e sott......
1 sentencias
  • Ordinanza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 2019
    • Italia
    • March 1, 2019
    ...censure formulate avverso gli artt. 6 e 6-ter del d.l. n. 193 del 2016, ritenute infondate da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 2018; che, in data 18 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni e sott......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT