Sentenza nº 23 da Constitutional Court (Italy), 09 Febbraio 2018

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione09 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 23

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, nel procedimento vertente tra G. M. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 6 ottobre 2015, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato Luigi Caliulo per l’INPS e l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, con ordinanza del 6 ottobre 2015, solleva, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nelle parti in cui individuano, rispettivamente le ultime 520 settimane e 780 settimane coperte da contribuzione – cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico – in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento.

    In particolare: l’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, prevede: «La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all’articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d’impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell’articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione»; l’art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, stabilisce: «Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione».

    1.1.– Il rimettente espone che, con ricorso depositato in data 29 aprile 2014, G. M. ha proposto nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) domanda di accertamento del diritto alla pensione di anzianità nella gestione artigiani, a decorrere dal 1° giugno 2013, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 2011, un numero di contributi settimanali superiore a quello richiesto per conseguire il diritto al trattamento pensionistico.

    Dopo aver illustrato alcuni aspetti della questione e le fasi del procedimento, il rimettente rappresenta, in particolare, che in ottemperanza all’ordinanza pronunciata nel corso del giudizio le parti avevano depositato conteggi coincidenti in ordine alla decorrenza del trattamento (1° giugno 2013), ma difformi in ordine all’entità del trattamento: per il ricorrente, il rateo mensile di pensione di anzianità alla data del 1° giugno 2013 ammonterebbe ad euro 2.703,62 mentre...

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