Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 09 Febbraio 2018

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione09 Febbraio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 22

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con ordinanza del 17 dicembre 2015 e dal Tribunale ordinario di Genova con ordinanze del 16 giugno 2016 e del 30 marzo 2017, iscritte, rispettivamente, ai nn. 20 e 210 del registro ordinanze 2016 e al n. 97 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2016 e n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di G. C. e di D. B., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2018 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Federico Carnelutti e Giovanni Giavedoni per G. C., Raniero Raggi per D. B. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di un giudizio civile cautelare – avente ad oggetto istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato nei confronti della ricorrente, in quanto non più in possesso dei «requisiti morali» previsti dall’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, adito in sede di reclamo dei competenti ministeri avverso il provvedimento di sospensione, adottato in prima istanza, ha ritenuto rilevante, al fine del decidere, e non manifestamente infondata – ed ha per ciò sollevato con l’ordinanza in epigrafe (r.o. n. 210 del 2016) – duplice questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 120 del codice della strada, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.

    Con la prima questione, il Tribunale rimettente chiede a questa Corte di accertare se il novellato art. 120 cod. strada – nel prevedere l’applicabilità della revoca della patente di guida nei confronti di soggetti condannati, per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ancorché commessi (come nel caso della ricorrente del giudizio a quo) in data anteriore a quella (8 agosto) di entrata in vigore della novella del 2009 – non leda il principio di irretroattività delle sanzioni penali, riferibile anche alle sanzioni, come quella prevista dalla norma denunciata, da ritenere «sostanzialmente» tali, poiché seriamente afflittive, in applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dal che, appunto, la sospettata violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della CEDU.

    La seconda questione investe l’“automatismo” della revoca prefettizia, che la normativa censurata ricollega alla condanna per reati, in materia di stupefacenti, con riguardo ai quali la disciplina speciale (art. 85 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990) prevede, invece, che sia il giudice penale a decidere se applicare o meno (e per quale durata) la pena accessoria del «ritiro della patente».

    Il che evidenzierebbe, secondo il giudice a quo, «profili di irragionevolezza e di […] disparità di trattamento», rilevanti, «oltre che per l’incidenza sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione […], anche dal punto di vista della sottrazione del soggetto al giudice naturale e ad un giusto processo», con conseguente violazione degli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.

    1.1.− Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, per chiedere «che sia accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova», con riferimento sia all’uno che all’altro profilo di censura, ribadendo e argomentando con successiva memoria tale conclusione.

    1.2.− È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha viceversa escluso la fondatezza di entrambe le questioni in esame. Nel sollevarle, il rimettente non avrebbe, infatti, considerato che «il decreto di revoca della patente non costituisce […] una conseguenza accessoria della violazione di una disposizione del Codice della strada, bensì consegue alla accertata inesistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento della patente»: requisiti «necessari ad ottenere [e mantenere] il permesso di guida, stante la preminente necessità di privare della patente di guida oggetti coinvolti nel traffico...

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