Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2018

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione30 Gennaio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 16

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dalla Corte d’appello di Salerno, sezione civile, nel procedimento vertente tra G. A. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 16 marzo 2017, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 16 marzo 2017 (r.o. n. 100 del 2017), la Corte d’appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui prevede che «il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non viene liquidato qualora l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza distinzione alcuna in merito alla causa d’inammissibilità».

    1.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il ricorso in opposizione a un decreto di mancato pagamento dei compensi professionali dovuti al difensore per le attività espletate in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

    La Corte rimettente riferisce che tale ricorso era stato presentato contro il decreto della Corte d’appello di Salerno, sezione penale, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al difensore in relazione al ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’assistito. Tale ricorso era volto ad ottenere la restituzione nel termine per l’impugnazione di una sentenza di condanna la cui notifica di avviso di deposito e il cui estratto contumaciale risultavano «erronei e contra legem per non aver messo l’imputato in condizione di identificare compiutamente e di conoscere il reale contenuto e le motivazioni della sentenza di condanna. La motivazione della sentenza risultava, infatti, assolutamente illogica ovvero riferibile a fatti del tutto diversi ed inconferenti rispetto ai fatti realmente ad oggetto del procedimento penale».

    Dopo la proposizione del ricorso per cassazione e «dopo la scadenza del termine per proporlo», la Corte d’appello di Salerno, sezione penale, autonomamente adottava un’ordinanza, con cui rilevava l’erronea formazione degli atti notificati all’imputato e ordinava la rinnovazione di ogni adempimento.

    La Corte rimettente riferisce che, successivamente, la Corte di cassazione – pur rilevando la fondatezza delle deduzioni del ricorrente – dichiarava inammissibile il ricorso proposto per la restituzione nel termine, in ragione della «sopravvenuta mancanza di interesse, preso atto dell’ordinanza medio tempore adottata dalla Corte di Appello di Salerno», sezione penale.

    A fronte di tale decisione di inammissibilità, la Corte d’appello di Salerno, sezione penale, in applicazione dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, rigettava la richiesta del difensore di liquidazione dei compensi per le attività espletate.

    Il difensore proponeva conseguentemente ricorso in opposizione, chiedendo la liquidazione del compenso ed eccependo, in subordine, l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    1.2.– La Corte d’appello rimettente ricorda che la disposizione censurata non riconosce la liquidazione del compenso al difensore per le impugnazioni che siano dichiarate inammissibili, al fine di impedire che venga condotta, «a spese dello Stato e dunque dei contribuenti, un’attività difensiva irrilevante, superflua e meramente dilatoria».

    Il tenore della disposizione sarebbe tale da impedire di distinguere tra le diverse cause di inammissibilità delle impugnazioni e, di conseguenza, non consentirebbe di pervenire a un’interpretazione che ne tenga conto, poiché il precetto normativo «non lascia spazio a casi nei quali non sia...

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