Sentenza nº 9 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2018

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione26 Gennaio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 9

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), il primo come novellato dall’art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura) e l’ultimo come novellato dall’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, nel procedimento promosso da Aspiag Service srl contro la Provincia autonoma di Bolzano e altri, con ordinanza del 14 novembre 2014, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di Aspiag Service srl, della Provincia autonoma di Bolzano, di Podini Holding spa e altra;

udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Vittorio Domenichelli per Aspiag Service srl, Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano e Massimo Luciani per Podini Holding spa e altra.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza (reg. ord. n. 7 del 2015) del 14 novembre 2014 (come risulta dal decreto di correzione di errore materiale 17 novembre 2014, n. 53), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), nella versione introdotta dall’art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), dell’art. 44-bis della legge provinciale n. 13 del 1997, nonché dell’art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali) – recte: dell’art. 44-ter, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997, come sostituito dall’art. 3 della legge provinciale n. 3 del 2013 – per violazione degli artt. 3 (limitatamente all’art. 44-bis della legge provinciale n. 13 del 1997), 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    1.1.– Il Tribunale regionale espone che la ricorrente Aspiag Service srl intende aprire un centro commerciale a Bolzano, in un areale classificato come zona produttiva e che lo stesso intende fare, in altro areale, Iniziative Methab srl, anch’essa parte del giudizio. L’art. 44-bis della legge provinciale n. 13 del 1997 consente l’apertura di un unico centro commerciale di rilevanza provinciale in una delle zone produttive del territorio comunale di Bolzano, previa trasformazione della zona stessa in zona produttiva con destinazione particolare. A tale scopo, la Giunta provinciale ha selezionato l’areale di proprietà della controinteressata Podini Holding spa, in esito a un procedimento che includeva una fase di comparazione tra questo sito e quelli delle concorrenti Aspiag Service srl e Iniziative Methab srl Oggetto del giudizio a quo sono la delibera della Giunta provinciale (11 febbraio 2013, n. 238), che ha modificato il piano urbanistico del Comune di Bolzano (trasformando l’areale prescelto da zona produttiva in zona produttiva con vocazione particolare), e i provvedimenti propedeutici, nonché la concessione edilizia rilasciata per la realizzazione del centro commerciale.

    Questi atti sono stati impugnati per due ordini di motivi. In via principale, se ne chiede l’annullamento, previa disapplicazione degli artt. 44-bis e 44-ter della legge provinciale n. 13 del 1997, per contrasto con i principi di liberalizzazione sanciti, in ambito europeo, dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, la quale sarebbe direttamente applicabile; in ambito nazionale, dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), dall’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dall’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti a causa del metodo seguito per la scelta del sito, in quanto sarebbero mancate un’adeguata pubblicità preventiva, la predeterminazione dei criteri di scelta e una partecipazione dei concorrenti in condizioni di parità.

    Costituitisi in giudizio, Iniziative Methab srl ha aderito alle tesi della ricorrente, mentre la Provincia autonoma, il Comune di Bolzano e Podini Holding spa hanno chiesto il rigetto del ricorso.

    1.2.– Così descritto l’oggetto del giudizio rimesso alla sua cognizione, il Tribunale regionale espone che – in attuazione dei principi di liberalizzazione sanciti dalle fonti europee e nazionali sopra citate, nonché del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 – la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la propria legge 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale), il cui art. 5 ha novellato l’art. 44-ter della legge provinciale n. 13 del 1997, sostanzialmente ribadendo il previgente divieto del commercio al dettaglio in zone produttive, eccettuati il centro commerciale di rilevanza provinciale e alcune attività inerenti a merci ingombranti.

    I commi da 1 a 4, nonché 7, del citato art. 5 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 38 del 2013 (decisa l’11 marzo 2013 e depositata il 15 marzo 2013), la quale ha affermato la competenza esclusiva dello Stato in questo ambito.

    Pressoché contemporaneamente è entrata in vigore (13 marzo 2013) la legge provinciale n. 3 del 2013, il cui art. 3 ha ulteriormente novellato l’art 44-ter della legge provinciale n. 13 del 1997. In virtù dell’art. 44-ter, così novellato, «[n]elle zone produttive il commercio al dettaglio è consentito solo nel rispetto della tutela dell’equilibrato sviluppo dell’ambiente urbano e in armonia con la necessità di un organico e controllato sviluppo ambientale e del traffico, della tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente rurale e cittadino, del paesaggio e della natura, della tutela dei monumenti e dei beni culturali, della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini» (comma 1); spetta ai Comuni «[l]a valutazione e la decisione circa l’idoneità all’esercizio del commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive» (comma 2, primo periodo); spetta alla Giunta provinciale emanare «indirizzi, criteri e modalità vincolanti per la valutazione e la decisione da assumere da parte dei comuni», entro un anno dall’entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2013 (comma 2, secondo periodo); sino all’emanazione degli atti di competenza della Giunta – che il rimettente sottolinea non essere mai avvenuta – continua a valere il divieto del commercio al dettaglio in zone produttive, eccettuati il centro commerciale di rilevanza provinciale e i settori relativi a merci ingombranti (comma 3). L’art. 3 della legge provinciale n. 3 del 2013 è stato impugnato dal Governo con ricorso, ancora pendente, iscritto al r.r. n. 59 del 2013.

    Nel frattempo, anche l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2012, è stato modificato. Una prima modifica è stata apportata dall’art. 30, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilendosi che tra i vincoli che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 31, comma 2, le Regioni e gli enti locali possono porre all’apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza discriminazione tra operatori, vi è anche la previsione di «aree interdette agli esercizi commerciali» o di «limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali». Un’altra modifica è stata apportata dall’art. 22-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedendosi espressamente che i limiti alla localizzazione di...

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