Ordinanza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 2018

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione18 Gennaio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 7

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Spoleto, nel procedimento penale a carico di M. S. e altri, con ordinanza del 23 febbraio 2016, e dal Tribunale ordinario di Pistoia, nel procedimento penale a carico di K. Z. e altro, con ordinanza del 4 novembre 2016, rispettivamente iscritte al n. 204 del registro ordinanze 2016 e al n. 28 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2016 e n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione monocratica, con ordinanza del 23 febbraio 2016 (r.o. n. 204 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che all’[i]mputato venga dato [a]vviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.p.»;

che il giudice a quo premette di essere investito del procedimento penale nei confronti di tre persone imputate dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), 71 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A) «come meglio descritti e circostanziati nel Decreto di citazione a giudizio del 13.8.2015»;

che nell’udienza del 2 febbraio 2016 il difensore di uno degli imputati ha chiesto che fossero sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui […] non prevede che nel Decreto di citazione a giudizio venga dato [a]vviso all’imputato della facoltà di richiedere, fra l’altro, di avvalersi dell’istituto della [m]essa alla [p]rova ex art. 464 bis cpp prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»;

che secondo il giudice a quo le questioni sarebbero rilevanti, perché, se accolte, comporterebbero la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, e non manifestamente...

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