DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7 - Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d);

Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile, ciascuno per le materie di rispettiva competenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2013;

Ritenuto di non poter accogliere la condizione posta nel parere dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati che sollecita la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale», nel senso di inserire, al comma 1, il riferimento alla «contrattazione decentrata» in luogo dell'attuale riferimento al «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti e' necessario mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa e' in linea con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con gli articoli: 5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS. solo ove previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di lavoro;

6, comma 1, che prevede la sola informazione in tema di organizzazione e dotazioni organiche ove prevista dai contratti collettivi nazionali;

40, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nelle parti in cui, al comma 1, prevede che «la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie [...] della mobilita' [...] la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e della salute;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze 1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) al comma 2: 1.1) le parole: « concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»;

1.2) le parole: « b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:» sono soppresse;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree: a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;

  1. la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;

  2. l'unicita' decisionale;

  3. le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree;

  4. l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;

  5. la predisposizione di meccanismi per la...

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