Ordinanza nº 280 da Constitutional Court (Italy), 21 Dicembre 2017

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione21 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 280

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della legge 6 maggio 2015, n. 52 e relativa procedura di approvazione, della proposta di legge Atto Camera n. 2352 e relativa procedura di approvazione e del disegno di legge Atto Senato n. 2941 e relativa procedura di approvazione, promossi da Adriana Eden Susanna Galgano e altri nella qualità di elettori, soggetti politici e parlamentari; da Simone Valente nella qualità di elettore, soggetto politico, parlamentare e rappresentante dei parlamentari aderenti al gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle della Camera dei deputati; e da Giovanni Endrizzi e Simone Valente nella qualità di elettori, soggetti politici, parlamentari e di Presidente, il primo, e di Vicepresidente vicario, il secondo, dei rispettivi gruppi parlamentari MoVimento 5 stelle del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con ricorsi depositati in cancelleria il 23, il 25 e il 31 ottobre 2017 ed iscritti rispettivamente ai nn. 5, 6 e 7 del registro conflitti tra poteri 2017, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale in data 23 ottobre 2017, Adriana Eden Susanna Galgano, Claudia Mannino, Domenico Menorello e Riccardo Nuti hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell’art. 134 Cost., «nei confronti della Camera dei deputati e, ove occorra, del Governo» (reg. confl. pot. n. 5 del 2017);

che i ricorrenti investono la Corte costituzionale della «situazione venutasi a creare» con l’approvazione della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), della quale chiedono l’annullamento «nella sua interezza»;

che, secondo i ricorrenti, l’iter di approvazione della legge avrebbe violato gli artt. 1, 48, 51, 64, 67, 70, 72 e 94 Cost., con conseguente menomazione del loro potere di determinare la politica nazionale in quanto rappresentanti della Nazione ex art. 67 Cost. e «con la doppia variante della loro legittimazione come elettori, soggetti politici e come parlamentari»;

che i ricorrenti affermano di essersi determinati alla scelta dello strumento del conflitto tra poteri dello Stato avverso atto legislativo perché, nonostante gli interventi della Corte costituzionale sulle leggi elettorali contenuti nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, non si è potuta impedire la sopravvivenza nel suo insieme della legge elettorale impugnata che, in quanto diretta a modificare le sole regole per l’elezione della Camera dei deputati, e non quelle per il Senato, avrebbe introdotto una ingiustificata discrasia nel riparto tra i poteri dello Stato stabilito dalla Costituzione;

che per le modalità della sua approvazione la legge impugnata avrebbe operato una forzatura delle regole sul procedimento legislativo capace di alterare l’equilibrio dei poteri a favore dell’esecutivo;

che secondo i ricorrenti solo con l’accoglimento del conflitto proposto prima della scadenza elettorale si potrebbe realizzare una efficace difesa dell’istituzione parlamentare, dell’indipendenza dei suoi componenti e della stessa funzionalità del sistema rappresentativo, mentre dopo la cessazione della presente legislatura non solo il danno causato dall’applicazione della legge elettorale produrrebbe effetti irreversibili, ma, a causa delle strettoie dell’incidentalità, non sarebbe neanche possibile attivare un giudizio di legittimità costituzionale per l’annullamento della legge;

che, quanto al requisito soggettivo, i ricorrenti, nella loro qualità di deputati in carica «e di difensori nominati dai primi», ritengono di essere legittimati a ricorrere alla Corte costituzionale per difendere «il diritto dei singoli parlamentari (nonché dei gruppi parlamentari, ove i relativi componenti coincidano con una parte dei firmatari del ricorso)» di svolgere il proprio mandato «entro una cornice rispettosa dei principi, dei valori e delle regole (anche di procedura) fissate dalla Costituzione»;

che il potere legislativo sarebbe un potere diffuso tra i singoli membri del Parlamento, al pari del potere giudiziario, e i singoli parlamentari ricorrenti non solo sarebbero abilitati a difendere le proprie funzioni costituzionali in sede di conflitto tra poteri, ma anche ne avrebbero un interesse concreto e attuale;

che costituirebbero comportamenti idonei a innescare il conflitto sia la...

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