Ordinanza nº 279 da Constitutional Court (Italy), 21 Dicembre 2017

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione21 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 279

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), e dell’art. 131-bis, commi primo, terzo e quarto, del codice penale, come introdotto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Tribunale ordinario di Padova nel procedimento penale a carico di G. F., con ordinanza del 6 aprile 2016, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione di G. F. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato Giovanni Gentilini per G. F. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Padova, con ordinanza del 6 aprile 2016 (r.o. n. 106 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), «nella parte in cui è scritto “e la non abitualità del comportamento” e, per effetto derivato, dell’art. 131 bis c.p., comma 1, con riferimento alle parole “e il comportamento risulta abituale”, e comma 3 (nella sua interezza)»;

che il Tribunale rimettente ha sollevato inoltre, in riferimento all’art. 76 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quarto comma, del codice penale, come introdotto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014, n. 67);

che il Tribunale rimettente ha sollevato infine, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., «nella parte in cui, dopo le parole “non si tiene conto delle circostanze”, non è scritto “fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale e delle altre circostanze attenuanti”»;

che l’imputata è stata citata a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625, numeri 5) e 7), cod. pen., «per aver agito con altre due donne non identificate ed essersi impossessata, al fine di trarne profitto per [sè] o per altri, di uno spolverino del valore di euro 45,00 sottraendolo d[a]l negozio “Incontro Moda” in San Dono di Massanzago, ove era detenuto, agendo con destrezza ed infilando il capo sottratto nella borsa mentre le altre due complici distraevano la titolare del negozio, con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre persone e su cose esposte per necessità alla pubblica fede», nonché con l’aggravante della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, dall’istruttoria effettuata e in forza di un giudizio prognostico, il reato risulterebbe «integrato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo così come le aggravanti contestate» e, in considerazione del valore del bene sottratto, potrebbe essere ritenuto di particolare tenuità;

che, tuttavia, nel caso di specie non potrebbe essere applicata la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., perché «dovrebbe riconoscersi nei precedenti penali dell’imputata una sorta di abitualità che esclude la concretizzazione dei requisiti previsti dalla norma»;

che inoltre «l’esclusione del bilanciamento delle aggravanti con le attenuanti rilevabili e riconoscibili, quali certamente nel caso di specie quella di cui all’art. 62, n. 4 c.p., comporta il superamento dei limiti edittali stabiliti dall’art. 131 bis c.p. per la sua applicazione»;

che il Tribunale rimettente...

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