Sentenza nº 274 da Constitutional Court (Italy), 20 Dicembre 2017

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione20 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 274

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-11 gennaio 2017, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2017 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Luca Antonini per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-11 gennaio 2017 e depositato il 10 gennaio 2017 (reg. ric. n. 2 del 2017), ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

    Espone il ricorrente che l’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 prevede l’applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione pari ad euro 3.509.506,73, riferita alla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità), impiegata per incrementare l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2016, come indicato nella Nota integrativa all’assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 (pag. 74 degli allegati al bilancio).

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la suddetta quota di avanzo libero sarebbe stata tuttavia impropriamente determinata in quanto il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 risulterebbe negativo, essendo pari ad euro -254.607.931,79, come risulterebbe dal Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, a pag. 36 degli allegati al bilancio.

    A tale proposito il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che l’art. 42, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

    Più precisamente, l’anzidetta quota “libera” di euro 3.509.506,73 – da ritenersi, secondo il ricorrente, in realtà inesistente, stante il risultato di amministrazione negativo – sarebbe stata fittiziamente creata e contabilmente ricavata per detrazione dal maggior importo di euro 117.666.638,03 indicato, quale disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto, nella già citata nota integrativa (pag. 72 degli allegati al bilancio).

    Ed infatti, si prosegue, il risultato negativo di amministrazione della Regione Liguria – pari ad euro -254.607.931,79 – corrisponderebbe esattamente alla somma dell’importo residuo del disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto –pari ad euro 114.157.131,30, importo risultante dalla sottrazione dall’importo originario di euro 117.666.638,03 della somma di euro 3.509.506,73 – e degli importi delle ulteriori componenti negative, ammontanti ad euro 140.450.800,49, per un totale complessivo di euro 254.607.931,79.

    Osserva al riguardo che, se è vero che le Regioni hanno la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” dopo l’approvazione del rendiconto per finanziare lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, sulla base di quanto al riguardo previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (è richiamato l’allegato n. 4/2, punto 3.3, del d.lgs. n. 118 del 2011), sarebbe tuttavia altrettanto vero che la Regione Liguria non avrebbe dimostrato né l’esistenza né l’ammontare delle risorse svincolate dopo l’approvazione del rendiconto e, come tali, disponibili per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

    Da tanto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, conseguirebbe il contrasto della norma impugnata con l’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., nella misura in cui, da un lato, si prevede una variazione in aumento dell’avanzo di amministrazione, specificamente destinata all’incremento dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui non corrisponderebbe in realtà un correlato risultato positivo di amministrazione e, dall’altro, si finanzia lo stanziamento del suddetto Fondo senza dare evidenza contabile delle risorse economiche svincolate dopo l’approvazione del rendiconto e, come tali, a quel fine disponibili.

  2. – Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa dallo Stato.

    Preliminarmente, precisa la Regione che la quota di avanzo libero di euro 3.509.506,73, non sarebbe stata “inventata” dalla legge regionale di assestamento al bilancio di previsione, ma sarebbe frutto del definitivo accertamento dell’avanzo di amministrazione operato con la legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015), con la quale è stato accertato dalla Regione un risultato positivo di amministrazione, al 31 dicembre 2015, pari ad euro 124.704.879,50 e che avrebbe anche accertato la quota di avanzo libero, di euro 3.509.506,73, derivante dalla capienza dell’avanzo di amministrazione, dopo la specifica considerazione contabile della componente negativa per mutui autorizzati e non contratti e del Fondo anticipazioni liquidità previsto dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni).

    La Regione in tal modo avrebbe fatto applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 698 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per quanto riguarda il Fondo anticipazioni liquidità; e degli artt. 40, comma 2, del d.lgs. 118 del 2011 e l, comma 688-bis, della medesima legge n. 208 del 2015, per quanto riguarda il mutuo autorizzato e non contratto, rispetto alle quote vincolate, destinate e accantonate. Tanto si ricaverebbe dalla nota 6 posta in calce al Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, pubblicato alle pagg. 464 e 465 del Bollettino ufficiale della Regione Liguria 11 agosto 2016, n. 16, dove risulta:

    Componente negativa per mutuo autorizzato e non contratto 117.666.638,03

    Fondo anticipazioni liquidità di cui al D.L. 179/2015 140.450.800,49

    Disavanzo autorizzato 258.117.438,52

    Risultato “Totale parte disponibile” -254.607.931,79

    Avanzo libero disponibile 3.509.506,73

    Evidenzia la Regione resistente che tale legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio 2015, debitamente corredata dal parere del Collegio dei revisori, non sarebbe stata oggetto di impugnativa da parte dello Stato, come deliberato in data 4 ottobre 2016 dal Consiglio dei Ministri e pertanto la Regione Liguria con l’art. 6 della legge reg. n. 26 del 2016 avrebbe legittimamente fatto riferimento al dato accertato in sede di rendiconto.

    Contesta inoltre la genericità del riferimento fatto dallo Stato all’allegato n. 4/2, punto 3.3, o ad altra disposizione normativa o principio contabile del d.lgs. n. 118 del 2011, rendendo quindi impossibile intendere da quali norme il ricorrente faccia desumere il rispetto dei principi evocati.

    Secondo la Regione Liguria, anche la stessa pretesa violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., esposta alla fine del ricorso statale, sarebbe motivata in modo del tutto generico e inconferente in quanto, contrariamente all’assunto dello Stato, la Regione avrebbe fornito l’evidenza contabile nella sede a ciò deputata, ovvero nella propria legge n. 20 del 2016, e in particolare alla nota 6 posta in calce al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

    Da quanto sopra ne deriverebbe innanzitutto l’inammissibilità del ricorso statale per insufficiente motivazione, nonché per assoluta genericità e apoditticità della stessa.

    In ogni caso, secondo la Regione Liguria, tale censura sarebbe comunque infondata.

    La Regione richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 2016, secondo la quale «una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall’armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell’ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio...

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