Sentenza nº 265 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2017

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione13 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 265

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, promossi dalla Corte di cassazione con ordinanza del 29 aprile 2015, dal Tribunale ordinario di Velletri con ordinanza del 19 novembre 2015, dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 22 giugno 2015, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Larino con ordinanza del 21 luglio 2016 e dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 7 novembre 2016, iscritte rispettivamente al n. 237 del registro ordinanze 2015, ai nn. 32, 53 e 241 del registro ordinanze 2016 e al n. 103 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2015, nn. 9, 12 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2016 e n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di G. R. e di G. Z., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 2017 e nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Fulvio Simoni per G. R., Tullio Padovani per G. Z. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 29 aprile 2015 (r.o. n. 237 del 2015), la Corte di cassazione, quarta sezione penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di «disastro colposo», di cui all’art. 449, in relazione all’art. 434 cod. pen., è raddoppiato.

    1.1.– La Corte rimettente riferisce di essere investita del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Sassari avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 6 marzo 2014, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro contestati estinti per prescrizione.

    Secondo il ricorrente, mentre per alcuni reati la decisione sarebbe corretta, per il delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., indicato nel capo h) dell’imputazione, il giudice avrebbe errato nel ritenere non applicabile la disposizione concernente il raddoppio dei termini di prescrizione, di cui all’art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005. Tale legge è entrata, infatti, in vigore l’8 dicembre 2005, e non nel 2008, come ritenuto nella sentenza impugnata.

    Il ricorso – ad avviso della Corte rimettente – sarebbe fondato, essendo, in effetti, la legge n. 251 del 2005 già vigente alla data di commissione del delitto in questione, indicato nel capo di imputazione come realizzato «fino al maggio 2006».

    La novella del 2005 ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione, stabilendo che essa estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque sia, un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (art. 157, primo comma, cod. pen., come novellato). In deroga a tale previsione, tuttavia, il sesto comma dello stesso art. 157 cod. pen. stabilisce che, per alcuni reati, il termine di prescrizione risultante dall’applicazione delle regole ordinarie è raddoppiato.

    Tra i reati coinvolti nel regime del raddoppio figurano anche quelli previsti dall’art. 449 cod. pen., che al primo comma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque «cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo». Di conseguenza, i reati in parola – che in base alla regola generale dell’art. 157, primo comma, cod. pen. si prescriverebbero in sei anni – risultano assoggettati a un termine prescrizionale di anni dodici, aumentabile di un quarto, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., nel caso di intervento di atti interruttivi.

    La sentenza impugnata dovrebbe essere, di conseguenza, annullata, limitatamente alla statuizione relativa al reato in questione.

    La Corte rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine prescrizionale del delitto di «disastro colposo», di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 434 cod. pen.

    La questione sarebbe rilevante, giacché, in caso di suo accoglimento, il reato per cui si procede risulterebbe già estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che, in base alla regola generale posta dall’art. 157, primo comma, cod. pen., il reato di disastro doloso previsto dall’art. 434, secondo comma, cod. pen., in quanto punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni, si prescrive in dodici anni. È questa la fattispecie dolosa corrispondente a quella colposa oggetto del giudizio a quo, nel quale si contesta agli imputati di aver cagionato per colpa «un disastro ambientale, consistito nella immissione in ambiente delle sostanze pericolose indicate nel capo di imputazione». Diversamente che per l’ipotesi dolosa – nella quale il reato resta integrato, ai sensi del primo comma dell’art. 434 cod. pen., nel momento in cui sorge un pericolo per la pubblica incolumità, mentre la verificazione del disastro vale a configurare la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso articolo – per la configurabilità del delitto colposo è necessario, ai sensi dell’art. 449 cod. pen., che l’evento si verifichi.

    Il termine prescrizionale relativo al disastro colposo risulta, quindi, uguale a quello previsto per il disastro doloso, nel caso in cui l’evento si sia verificato.

    Tale assetto risulterebbe di dubbia compatibilità con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione del delitto di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen.). Con riguardo a tale ipotesi criminosa, la norma censurata determinava, infatti, una anomalia di ordine sistematico, rendendo il termine prescrizionale della fattispecie colposa addirittura superiore a quello della corrispondente figura dolosa, identica sul piano oggettivo.

    Secondo la Corte rimettente, anche rispetto al delitto in esame la norma denunciata produrrebbe effetti collidenti con i principi costituzionali evocati. Risulterebbe, infatti, «scardinata la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, atteso che l’ipotesi di disastro colposo (ex artt. 449 e 434 cod. pen.), meno grave, punita [...] con la pena edittale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa, di cui all’art. 434, comma 2, cod. pen., punita con la reclusione da tre a dodici anni».

    Non sarebbe possibile, d’altra parte, estendere in via interpretativa il «portato demolitorio» della sentenza n. 143 del 2014 ad altri disastri colposi, posto che detta pronuncia si basa specificamente sull’analisi comparativa delle cornici edittali dei reati di incendio, colposo e doloso.

    1.2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, anche con successiva memoria, che la questione sia dichiarata non fondata.

    Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, l’equiparazione dei termini di prescrizione del delitto di disastro, tanto colposo quanto doloso, lungi dal determinare una irragionevole sperequazione di trattamento, quale quella stigmatizzata dalla sentenza n. 143 del 2014 – concernente la diversa fattispecie dell’incendio colposo, sottoposta ad un termine di prescrizione quasi doppio di quello valevole per l’incendio doloso – sarebbe giustificata dal crescente allarme sociale generato dai delitti colposi di danno ambientale, oltre che da ragioni di ordine probatorio, collegate alla complessità delle indagini e degli accertamenti tecnici necessari ai fini del riconoscimento della colpa in tutti i suoi elementi costitutivi.

    Si sarebbe, quindi, al cospetto di una scelta fondata su valutazioni discrezionali del legislatore, non censurabili in sede di sindacato di legittimità costituzionale.

    1.3.– Si è costituito G. R., imputato nel giudizio a quo, il quale ha chiesto l’accoglimento della questione.

    La parte privata sottolinea l’irragionevolezza dell’equiparazione dei termini di prescrizione di fattispecie criminose che, se pure identiche quanto a condotta ed evento, risultano connotate da un disvalore marcatamente differenziato in ragione della diversa componente psicologica, come attesta il profondo divario tra le rispettive pene edittali. Posto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la prescrizione costituisce un istituto di diritto sostanziale, attinente al trattamento sanzionatorio complessivo degli illeciti penali, l’allineamento dei termini prescrizionali dei delitti in discorso infrangerebbe...

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