Sentenza nº 264 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2017

RelatoreDaria de Pretis
Data di Resoluzione13 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 264

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 88, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso dalla Commissione tributaria regionale di Venezia nel procedimento vertente tra l’Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Padova e Haier (Italy) Appliances spa, con ordinanza del 16 novembre 2016, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2017. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 16 novembre 2016, la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 88, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito: TUIR), in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. La questione è sorta nel corso di un giudizio d’appello promosso dall’Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Padova avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Padova, accogliendo il ricorso presentato da Haier (Italy) Appliances spa (di seguito: Haier Italy), ha annullato un avviso di accertamento relativo all’anno 2010 in materia di imposta sul reddito delle società e di imposta regionale sulle attività produttive.

    Il giudice a quo descrive la controversia nei seguenti termini.

    Haier Italy fa parte di un gruppo controllato da una società holding con sede all’estero. Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Agenzia delle entrate ha sottoposto a tassazione la somma di 6.283.671 euro, erogata a Haier Italy nel 2010 da altre società che appartengono al suo stesso gruppo, ma non sono sue socie. I versamenti risultano iscritti nel bilancio di Haier Italy come “debiti verso altri finanziatori”. Dall’analisi della contabilità è emerso che analoghe operazioni sono state effettuate in altri anni e che parte delle somme è servita per coprire le perdite di esercizio della società stessa, la cui gestione è costantemente negativa. Alla copertura delle perdite è corrisposta la rinuncia parziale ai crediti, mentre i residui importi sono rimasti iscritti a bilancio tra i debiti a breve termine. Haier Italy non ha mai restituito, nemmeno in parte, i finanziamenti ricevuti nel corso del tempo.

    Secondo l’Agenzia delle entrate, non si tratterebbe di somme date a mutuo con obbligo di restituzione, ma di ricavi tassabili quali «contributi in denaro […] in base a contratto», ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera g), del TUIR.

    La sentenza di primo grado ha disatteso questa impostazione sulla considerazione che i contributi ex art. 85, comma 1, lettera g), del TUIR sono solo quelli percepiti in base a contratti a prestazioni corrispettive, non ricorrenti nel caso di specie, e che i versamenti delle società consorelle sono da assimilare a quelli «[…] fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società […] dai propri soci», che, in base all’art. 88, comma 4, del TUIR, non costituiscono sopravvenienze attive tassabili.

  2. – Secondo il giudice a quo, l’interpretazione data dal giudice di primo grado all’art. 85, comma 1, lettera g), del TUIR, è condivisibile, cosicché i versamenti dovrebbero essere qualificati come sopravvenienze attive ai sensi del successivo art. 88 del TUIR. Esse tuttavia non dovrebbero essere tassate in base a un’interpretazione «estensiva» del comma 4 dello stesso art. 88, trattandosi di versamenti fatti da società appartenenti al medesimo gruppo. Il gruppo di società si configurerebbe come un’unitaria struttura d’impresa, alla quale corrisponde una pluralità di società coordinate e dirette dalla capogruppo, con la conseguenza che i contributi erogati dalle società appartenenti allo stesso gruppo al fine di coprire il passivo di un’altra società del gruppo sarebbero orientati al medesimo obiettivo che muove i soci a versare denaro a fondo perduto o in conto capitale alla società. In entrambi i casi, i contributi...

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