Sentenza nº 259 da Constitutional Court (Italy), 07 Dicembre 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione07 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 259

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

- Silvana SCIARRA "

- Daria DE PRETIS "

- Nicolò ZANON "

- Augusto Antonio BARBERA "

- Giulio PROSPERETTI "

- Giovanni AMOROSO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come modificato dall’art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, nel procedimento instaurato da D. D.B. nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 17 marzo 2016, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Luigi Caliulo per l’INPS e l’avvocato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 17 marzo 2016, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2016, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come modificato dall’art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza).

    1.1.– Il giudice a quo premette di dover decidere sul ricorso di un dirigente di Trenitalia spa cessato dal servizio, il quale ha chiesto di determinare la base pensionabile applicando anche sull’indennità integrativa speciale la maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

    L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha replicato che la descritta maggiorazione opera soltanto sulle componenti retributive indicate dal legislatore, che non includono l’indennità integrativa speciale.

    Il giudice rimettente reputa corretta tale premessa, sulla scorta della costante interpretazione dell’art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973, avallata dalle sezioni centrali di appello della Corte dei conti.

    Sulla determinazione della base pensionabile non avrebbero alcuna incidenza le previsioni negoziali, che non configurano l’indennità integrativa speciale come componente autonoma e distinta della retribuzione (art. 63 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi, sottoscritto il 16 aprile 2003). Solo un’espressa disposizione di legge potrebbe assoggettare tale voce alla maggiorazione del 18 per cento.

    1.2.– Poste tali premesse, il giudice rimettente ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui esclude la voce dell’indennità integrativa speciale dal beneficio della maggiorazione del 18 per cento.

    In punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che la normativa censurata concorre a determinare la quota A della pensione del ricorrente nel giudizio principale, liquidata secondo il sistema retributivo per effetto dell’art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell’art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

    1.3.– In merito al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo muove dal presupposto che l’indennità integrativa speciale, in virtù dell’art. 63 del contratto collettivo nazionale (CCNL) per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi, sia confluita nello stipendio tabellare.

    Dalla fonte negoziale, che «comporterebbe un computo della pensione […] correttamente ricollegato alla dinamica stipendiale», non si potrebbe prescindere, anche perché i contratti collettivi, in armonia con...

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