Sentenza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 07 Dicembre 2017

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione07 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 258

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

- Silvana SCIARRA "

- Nicolò ZANON "

- Augusto Antonio BARBERA "

- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dell’art. 7, comma 1 [recte: 2], del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell’art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena sul ricorso proposto da A. S. nella qualità di amministratore di sostegno di S. K., con ordinanza del 6 dicembre 2016, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto in fatto

  1. – Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dell’art. 7, comma 1 [recte: 2], del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle parti in cui prevedono l’obbligo di prestazione del giuramento per l’acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato dalla persona affetta da disabilità a causa della sua condizione patologica.

    Le norme sono state impugnate in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, all’art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché agli artt. 21 e 26 della Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975 [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo con adattamenti il 12 dicembre 2007].

  2. – Nel giudizio principale A. S., amministratore di sostegno della figlia S. K., ha richiesto al giudice tutelare di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza a favore della figlia in assenza del prescritto giuramento, dato che la figlia non sarebbe in grado di prestare tale atto, in quanto affetta da «epilessia parziale con secondaria generalizzazione» e «ritardo mentale grave in pachigiria focale». La giovane beneficiaria, ascoltata in udienza per saggiarne l’idoneità a prestare il prescritto giuramento, è apparsa del tutto disorientata nel tempo e nello spazio.

  3. – Poste tali premesse, il rimettente si sofferma sul quadro normativo della materia.

    In base all’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L’art. 10 della medesima legge dispone che il «decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», mentre l’art. 23, comma 1, della legge n. 91 del 1992, dispone che le dichiarazioni per l’acquisto della cittadinanza «e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza».

    A sua volta, l’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, prevede che «[i]l giuramento di cui all’art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all’intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge» e l’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, stabilisce che «[l]’ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91». Infine, l’art. 27 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevede che «[l]’acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore».

    Da tale disciplina dovrebbe trarsi, ad avviso del rimettente, che il giuramento sia un adempimento determinante per l’acquisto della cittadinanza italiana, con la conseguenza di ostacolare detta acquisizione da parte della persona non in grado di prestare il prescritto giuramento a causa di infermità mentale. Si tratterebbe di una «lacuna normativa» ovvero di un «contrasto del tessuto normativo rispetto ai parametri...

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