Sentenza nº 245 da Constitutional Court (Italy), 29 Novembre 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione29 Novembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 245

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 4, lettera d), e 5; 3, commi 1 e 3; e 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, recante «Istituzione dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2-4 gennaio 2017, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2017 e iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 4 gennaio 2017, poi depositato il 10 gennaio 2017 (reg. ric. n. 3 del 2017), ha impugnato gli artt. 1, commi 4, lettera d), e 5; 3, commi 1 e 3; e 12, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, recante «Istituzione dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE)».

    1.1.– Il ricorrente, dopo aver ricordato che lo statuto speciale della Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna») attribuisce a quest’ultima sia la possibilità di istituire tributi propri (art. 8), sia la competenza a procedere all’accertamento ed alla riscossione di questi (art. 9), ha sostenuto che la legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, nell’istituire l’Agenzia sarda delle entrate, «al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione» (art. 1, comma 1), avrebbe dettato disposizioni in contrasto con i limiti imposti dallo statuto e dalla Costituzione in materia tributaria.

    1.1.1.– Secondo il ricorrente, in primo luogo, gli artt. 1, comma 4, lettera d), e 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, violerebbero gli artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e 9 dello statuto reg. Sardegna.

    L’art. 1, comma 4, lettera d), in particolare, nell’includere, tra le competenze attribuite all’ASE, anche il «controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati», violerebbe i parametri invocati, che riservano alla legislazione esclusiva dello Stato il «sistema tributario e contabile dello Stato».

    La giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, sarebbe costante nel ritenere che costituiscono tributi propri regionali esclusivamente quelli stabiliti con legge regionale, mentre tutti gli altri, ancorché il relativo gettito sia destinato alla Regione, in tutto o in parte, non possono definirsi tributi propri, conservando inalterata la loro natura di tributi erariali (vengono citate le sentenze n. 97 del 2013, n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004 e n. 296 del 2003).

    Secondo il ricorrente, dunque, poiché l’art. 9, comma 1, dello statuto Reg. Sardegna riconosce alla Regione un potere di accertamento e di riscossione esclusivamente dei tributi propri, attribuire all’ASE il «controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati» si porrebbe in contrasto proprio con tale parametro statutario, nonché con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato il «sistema tributario e contabile dello Stato».

    Per gli stessi motivi sarebbe illegittimo anche l’art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, laddove prevede che la Regione «promuove tutte le azioni necessarie per riconoscere in capo alla Regione, e per il successivo esercizio da parte dell’ASE, la piena titolarità nella materia dell’accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui all’art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie fiscali dello Stato».

    Tale disposizione, specificamente, si proporrebbe di ottenere un risultato («la piena titolarità nella materia dell’accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale»), che, sulla base del sistema normativo vigente, sarebbe contrastante con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato il potere di legiferare sul «sistema tributario», tanto che il legislatore statale ha affidato alle Agenzie fiscali le funzioni di accertamento e riscossione dei tributi erariali, con gli artt. 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    Del resto, ricorda ancora l’Avvocatura generale dello Stato, in relazione alle entrate erariali il cui gettito è destinato (anche) alla Regione, il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) all’art. 2 (rubricato «Modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione») prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Regione, siano individuati i tempi, le procedure e le modalità volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito riscosso dall’Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione autonoma Sardegna ai sensi dell’art. 8 dello statuto di autonomia.

    Secondo il ricorrente, dunque, al di fuori dell’intesa per l’adozione del suddetto decreto ministeriale, non potrebbero essere riconosciuti alla Regione autonoma Sardegna poteri o competenze sui tributi diversi da quelli propri.

    1.1.2.– L’Avvocatura generale dello Stato impugna, in secondo luogo, l’art. 12, comma 1 – che viene letto unitamente al già citato art. 3, comma 1 – della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, ancora per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e 9 dello statuto reg. Sardegna, nella parte in cui prevede l’istituzione del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (d’ora in poi CIRE).

    La censura è sostenuta dagli stessi motivi posti a fondamento dell’impugnativa dell’art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, ma lamenta, in particolare, l’estensione delle competenze attribuite al CIRE anche al servizio di riscossione «dei tributi locali attualmente non riscossi», dal momento che i tributi locali sono da ritenersi anch’essi tributi statali, in quanto istituiti con legge statale (indipendentemente dal destinatario del gettito), e che quest’ultima ha rimesso esclusivamente all’autonomia dei Comuni alcuni poteri di accertamento e riscossione dei tributi locali (ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»).

    Secondo il ricorrente, sarebbe violato anche l’art. 119, secondo comma, Cost.

    1.1.3.– Sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost. e con l’art. 2 del d.lgs. n. 114 del 2016, anche l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale individua «le modalità e i tempi di riversamento nelle casse regionali» delle entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell’art. 8 dello statuto di autonomia.

    Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, infatti, il d.lgs. n. 114 del 2016 «prevede invece che tali funzioni siano esercitate dallo Stato, e per esso [da]l Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto Ministeriale emanato d’intesa con la Regione», sicché tale disciplina, in quanto «contenuta in una norma interposta di attuazione dello Statuto», non potrebbe essere incisa da una legge regionale.

    Per il ricorrente, inoltre, la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede che le entrate spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 8 dello statuto di autonomia affluiscano presso l’ASE, produrrebbe «l’effetto di portare le suddette entrate al di fuori della tesoreria unica statale», istituita con legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), in contrasto con le previsioni di cui alla tabella A annessa alla legge n. 720 del 1984, che ricomprenderebbe la Regione autonoma Sardegna tra gli enti assoggettati a tale regime.

    Tale legge si collocherebbe, a parere del ricorrente, nell’ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. (viene richiamata, al riguardo, la sentenza n. 311 del 2012), e non potrebbe, dunque, essere «violata» da una norma regionale.

    La disposizione impugnata, ancora, si porrebbe in contrasto con l’art. 97, primo comma, Cost., ai sensi del quale «[l]e pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».

    1.1.4.– È infine impugnato...

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