Sentenza nº 246 da Constitutional Court (Italy), 29 Novembre 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione29 Novembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 246

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento instaurato dal Ministero per i beni e le attività culturali ed altri contro Camping Calù di Carlo Del Mastro & C. sas ed altri, con ordinanza del 2 febbraio 2015, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di Camping Calù di Carlo Del Mastro & C. sas e di Associazione regionale dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta FAITA CAMPANIA e l’atto di intervento della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Laura Clarizia per Associazione regionale dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta FAITA CAMPANIA, l’avvocato Antonio Brancaccio per Camping Calù di Del Mastro & C. sas e l’avvocato Almerina Bove per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 2 febbraio 2015, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2015, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

    La norma censurata, nella parte in cui modifica l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta), dispone che «non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici» i mezzi autonomi di pernottamento collocati all’interno dei campeggi, quando conservino «i meccanismi di rotazione in funzione», non possiedano «alcun collegamento di natura permanente al terreno» e presentino «gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze [...] removibili in ogni momento».

    1.1.– Il Consiglio di Stato è investito dell’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, che ha annullato l’ordinanza di demolizione di case mobili, strutture in ferro e roulotte, emessa dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per difetto del nulla osta prescritto dall’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

    Il giudice di prime cure, a fondamento della decisione impugnata, ha affermato l’incompetenza del direttore dell’Ente parco a emanare l’ordine di demolizione e, nel merito, ha valorizzato l’art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, che sancisce l’irrilevanza urbanistico-edilizia e paesaggistica delle case mobili e le sottrae all’obbligo della preventiva acquisizione di ogni titolo abilitativo.

    Il Consiglio di Stato ritiene, all’opposto del TAR, che il direttore dell’Ente parco sia legittimato all’adozione dei provvedimenti di demolizione e di ripristino degli allestimenti mobili, in virtù della competenza attribuita all’autorità di gestione dall’art. 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991.

    Nel merito, il rimettente argomenta, tuttavia, che l’annullamento dell’ordine di demolizione dovrebbe essere confermato alla luce della legge regionale n. 4 del 2011, univoca nell’eliminare ogni assenso edilizio e paesaggistico per gli allestimenti posti all’interno dei campeggi, e, pertanto, reputa rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale normativa.

    1.2.– Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e si porrebbe in contrasto con l’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che impone di ottenere l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi nelle zone vincolate, e con la legge n. 394 del 1991, che dispone l’acquisizione del preventivo nulla osta dell’Ente parco e «costituisce fonte di principi fondamentali (Corte Costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 44) ai fini della preservazione dei livelli minimi uniformi su tutto il territorio nazionale».

    Il giudice rimettente denuncia il contrasto di tale previsione, che «sottrae la corrispondente porzione del paesaggio vincolato alla pubblica funzione di tutela», anche con l’art. 9 Cost.: il paesaggio, «bene primario ed assoluto», «interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato», sarebbe tutelato con riguardo alla forma del territorio e, in connessione con altri princìpi costituzionali (l’art. 32 Cost.), per quel che concerne l’ambiente e l’ecosistema.

    In pari tempo, la norma regionale confliggerebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si discosterebbe dal principio fondamentale enunciato, nella materia di competenza concorrente del governo del territorio, dall’art. 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)».

    La legislazione statale, prima delle innovazioni apportate dall’art. 10-ter, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, avrebbe qualificato come intervento di nuova costruzione, da autorizzare preventivamente, «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».

    La norma censurata sarebbe lesiva anche del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Essa, difatti, determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra gli interventi di installazione degli allestimenti mobili di un campeggio, che beneficiano di un regime di favore, e «altre opere, destinate a far fronte a diverse, più pregnanti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT