Ordinanza nº 244 da Constitutional Court (Italy), 24 Novembre 2017
Relatore | Daria de Pretis |
Data di Resoluzione | 24 Novembre 2017 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 244
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Biella nel procedimento vertente tra R. S. e l’Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Biella, con ordinanza del 24 settembre 2015, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visti l’atto di costituzione di R. S. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;
uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per R. S. e l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza del 24 settembre 2015, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2016, la Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso da R. S. con l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2008 al 2011, con i quali l’Agenzia delle entrate - direzione provinciale di Biella ha negato la detraibilità, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di erogazioni in denaro compiute dal ricorrente, negli stessi anni, a favore del partito Lega Nord;
che gli accertamenti tributari si fondano sulla mancanza del carattere «liberale» delle erogazioni previsto dall’art. 15, comma 1-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito: TUIR), in quanto le stesse erogazioni sarebbero il corrispettivo del «“patto” di candidatura stipulato dal ricorrente per l’inserimento nelle liste dei candidati alle elezioni di quel partito politico»;
che, ad avviso dell’amministrazione finanziaria, ai fini della detrazione le erogazioni in denaro ai partiti politici dovrebbero invece essere effettuate senza alcuna controprestazione e nemmeno in adempimento di un obbligo morale o sociale;
che R. S. ha tuttavia invocato la previsione dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013, nel testo inserito dalla legge di conversione, secondo il quale «[a] partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
che il giudice a quo, premesse alcune considerazioni sulle finalità a suo avviso perseguite dai promotori della norma censurata, ne evidenzia il carattere retroattivo, in quanto operante a ritroso fino all’anno d’imposta 2007, in modo da comprendere anche gli accertamenti impugnati nel processo principale, e osserva che non potrebbe essere accolta l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale l’espressione «[…] devono comunque considerarsi detraibili […]» andrebbe intesa nel senso che la detrazione spetta solo se sono osservati i requisiti previsti dall’art. 15, comma 1-bis, del TUIR, compreso il carattere «liberale» delle erogazioni, poiché tale interpretazione forzerebbe la lettera della disposizione, in quanto l’avverbio «comunque» non potrebbe avere altro significato se non quello di ammettere in ogni caso la detraibilità delle erogazioni in esame;
che l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013 violerebbe in primo luogo l’art. 3 della Costituzione, per lesione del principio di ragionevolezza;
che, ad avviso del giudice a quo, il legislatore potrebbe liberamente compiere scelte discrezionali diverse da sue precedenti determinazioni, ma tali «digressioni dalla propria ordinaria linea politica» dovrebbero essere adeguatamente giustificate e non risolversi in decisioni arbitrarie, sicché le precedenti determinazioni del legislatore nella stessa materia...
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